Sentenza nº 84 da Constitutional Court (Italy), 13 Aprile 2016
Relatore | Mario Rosario Morelli |
Data di Resoluzione | 13 Aprile 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 84
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
- Franco MODUGNO
- Augusto Antonio BARBERA
- Giulio PROSPERETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultimo capoverso, e 13, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento civile vertente tra C.S.A. ed altro e il Centro di fecondazione assistita Demetra srl ed altra, con ordinanza del 7 dicembre 2012, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dellanno 2013.
Visti latto di costituzione di C.S.A. ed altro, fuori termine, nonché gli atti di intervento della Associazione Vox Osservatorio italiano sui Diritti e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 22 marzo 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi lavvocato Gianni Baldini per C.S.A. ed altro, Massimo Clara per lAssociazione Vox Osservatorio italiano sui Diritti e lavvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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− Con ordinanza in data 7 dicembre 2012 (r.o. n. 166 del 2013), il Tribunale ordinario di Firenze, in composizione monocratica, sottopone a scrutinio di costituzionalità:
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lart. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), quanto al «divieto assoluto», ivi previsto, «di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sullembrione che non risulti finalizzata alla tutela dello stesso», per sospetto contrasto con gli artt. 9, 32 e 33, primo comma, della Costituzione;
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lart. 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge stessa, quanto al «divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo lavvenuta fecondazione dellovulo», in riferimento agli artt. 2, 13 e 32 Cost.;
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i commi da 1 a 3 dellart. 13 e lart. 6, comma 3, ultimo capoverso, della medesima legge, per denunciata violazione degli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.
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− Le (formalmente tre ma, come emerge da una lettura sistematica della predetta ordinanza di rimessione, sostanzialmente due) questioni di legittimità costituzionale, portate allesame di questa Corte, sono state sollevate nellambito di un procedimento di urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile, esperito in corso di causa, nel quale la ricorrente, che si era sottoposta a trattamento di procreazione medicalmente assistita (di qui in avanti «PMA»), chiedeva, unitamente al proprio coniuge, al Tribunale di Firenze, di ordinare, al centro medico al quale si era rivolta, di riconsegnarle gli embrioni prodotti (dieci in tutto), avendo intenzione di destinare i nove embrioni risultati non impiantabili (quattro perché non biopsabili e cinque perché affetti da esostosi) ad attività mediche diagnostiche e di ricerca scientifica connesse alla propria (trasmessa) patologia genetica e intendendo, comunque, revocare il consenso, già prestato, al trasferimento in utero anche del decimo embrione residuo, trattandosi di «materiale di media qualità».
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− Premessane la rilevanza, al fine del decidere sulla domanda cautelare delle parti (strumentalmente connessa a quella formulata in via di azione principale), il Tribunale rimettente ritiene non manifestamente infondata sia la questione relativa al divieto di ricerca scientifica sugli embrioni soprannumerari (ove) non idonei a scopi procreativi, di cui allart. 13, commi da 1 a 3, della legge n. 40 del 2004, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.; sia la questione concernente il divieto di revoca del consenso alla PMA dopo lavvenuta fecondazione dellovulo, di cui allart. 6, comma 3, ultimo capoverso, della stessa legge, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.
3.1.− Quanto alla prima questione, prospetta, infatti, il rimettente che il divieto censurato, nella sua assolutezza, si risolva «nella completa negazione delle esigenze individuali e collettive sottese allattività di ricerca scientifica, proprio in quei settori quali la terapia genica e limpiego delle cellule staminali embrionali, che la comunità medico-scientifica ritiene fra i più promettenti per la cura di numerose e gravi patologie».
3.2.− A sua volta, sempre secondo il Tribunale a quo, il divieto, sub art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge n. 40 del 2004, di revoca del consenso al trattamento di PMA dopo la fecondazione dellovocita, rappresenterebbe una palese violazione del principio regolativo del rapporto medico/paziente, poiché il paziente verrebbe espropriato della possibilità di revocare lassenso al medico di eseguire atti sicuramente invasivi della propria integrità psico-fisica.
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− Ha spiegato intervento in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.
La difesa erariale, preliminarmente, eccepisce (illustrandola anche con successiva memoria) linammissibilità della questione sollevata in relazione allart. 6, comma 3, ultimo capoverso, della l. n. 40 del 2004 (già dichiarata tale con la sentenza n. 151 del 2009, in quanto prospettata «al solo fine di dare coerenza al sistema»), deducendone il difetto di rilevanza, in quanto, nel caso di specie, la ricorrente, dopo aver dichiarato di non volersi sottoporre allimpianto nellutero dellunico embrione (tra i dieci prodotti) sicuramente non affetto da patologie e aver appreso che non le era più consentito recedere dal consenso prestato, aveva poi, comunque accettato il trattamento di PMA.
Inammissibili sempre secondo la difesa statale sarebbero anche le ulteriori questioni sollevate nellordinanza di rimessione, perché formulate in modo incerto ed alternativo, non chiarendo il giudice a quo se il contrasto con gli artt. 32 e 33, primo comma, Cost. avrebbe dovuto portare alla caducazione dellintero art. 13 della predetta legge n. 40 del 2004, ovvero unicamente dei soli primi tre commi.
La questione di legittimità costituzionale dellart. 13, commi da 1 a 3, della legge impugnata sarebbe infine, ad avviso dellAvvocatura generale dello Stato, non fondata nel merito, in quanto diretta a sindacare il bilanciamento di valori (tra linteresse alla tutela dellembrione e quello allo sviluppo della scienza) non irragionevolmente operato dal legislatore nazionale e, in ogni caso, risulterebbe volta ad introdurre una modifica dellassetto normativo demandata, in via esclusiva, al legislatore.
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− I coniugi ricorrenti nel giudizio a quo hanno depositato atto di costituzione tardiva e contestuale istanza di rimessione in termini.
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− Ha anche chiesto di intervenire in giudizio, per aderire alla prospettazione del giudice a quo, lAssociazione Vox Osservatorio italiano sui Diritti, ritenendosi a ciò legittimata in ragione dei suoi obiettivi statutari, tra i quali quello di «aiutare le persone a conoscere, difendere e rivendicare i propri diritti».
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− Dopo un rinvio a nuovo ruolo della trattazione delle riferite questioni, disposto in attesa della pubblicazione della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti delluomo, in causa Parrillo contro Italia (vertente su caso analogo, relativo al medesimo art. 13 della legge n. 40 del 2004, in quella sede denunciato per asserita violazione degli artt. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e 1 del Protocollo addizionale) pubblicazione intervenuta solo il 27 agosto 2015 è stata rifissata ludienza di discussione del 22 marzo 2016.
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− In prossimità di detta udienza, il 15 gennaio 2016, il collegio difensivo (nel frattempo ampliato) dei due predetti coniugi e la difesa dellAssociazione Vox − Osservatorio italiano sui Diritti hanno depositato congiunta richiesta di ammissione di prova orale, in...
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