Sentenza nº 84 da Constitutional Court (Italy), 13 Aprile 2016

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione13 Aprile 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 84

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultimo capoverso, e 13, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento civile vertente tra C.S.A. ed altro e il Centro di fecondazione assistita “Demetra” srl ed altra, con ordinanza del 7 dicembre 2012, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti l’atto di costituzione di C.S.A. ed altro, fuori termine, nonché gli atti di intervento della Associazione Vox – Osservatorio italiano sui Diritti e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato Gianni Baldini per C.S.A. ed altro, Massimo Clara per l’Associazione Vox – Osservatorio italiano sui Diritti e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ordinanza in data 7 dicembre 2012 (r.o. n. 166 del 2013), il Tribunale ordinario di Firenze, in composizione monocratica, sottopone a scrutinio di costituzionalità:

    1. l’art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), quanto al «divieto assoluto», ivi previsto, «di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull’embrione che non risulti finalizzata alla tutela dello stesso», per sospetto contrasto con gli artt. 9, 32 e 33, primo comma, della Costituzione;

    2. l’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge stessa, quanto al «divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo», in riferimento agli artt. 2, 13 e 32 Cost.;

    3. i commi da 1 a 3 dell’art. 13 e l’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della medesima legge, per denunciata violazione degli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.

  2. − Le (formalmente tre ma, come emerge da una lettura sistematica della predetta ordinanza di rimessione, sostanzialmente due) questioni di legittimità costituzionale, portate all’esame di questa Corte, sono state sollevate nell’ambito di un procedimento di urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile, esperito in corso di causa, nel quale la ricorrente, che si era sottoposta a trattamento di procreazione medicalmente assistita (di qui in avanti «PMA»), chiedeva, unitamente al proprio coniuge, al Tribunale di Firenze, di ordinare, al centro medico al quale si era rivolta, di riconsegnarle gli embrioni prodotti (dieci in tutto), avendo intenzione di destinare i nove embrioni risultati non impiantabili (quattro perché non biopsabili e cinque perché affetti da esostosi) ad attività mediche diagnostiche e di ricerca scientifica connesse alla propria (trasmessa) patologia genetica e intendendo, comunque, revocare il consenso, già prestato, al trasferimento in utero anche del decimo embrione residuo, trattandosi di «materiale di media qualità».

  3. − Premessane la rilevanza, al fine del decidere sulla domanda cautelare delle parti (strumentalmente connessa a quella formulata in via di azione principale), il Tribunale rimettente ritiene non manifestamente infondata sia la questione relativa al divieto di ricerca scientifica sugli embrioni soprannumerari (ove) non idonei a scopi procreativi, di cui all’art. 13, commi da 1 a 3, della legge n. 40 del 2004, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.; sia la questione concernente il divieto di revoca del consenso alla PMA dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo, di cui all’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della stessa legge, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.

    3.1.− Quanto alla prima questione, prospetta, infatti, il rimettente che il divieto censurato, nella sua assolutezza, si risolva «nella completa negazione delle esigenze individuali e collettive sottese all’attività di ricerca scientifica, proprio in quei settori quali la terapia genica e l’impiego delle cellule staminali embrionali, che la comunità medico-scientifica ritiene fra i più promettenti per la cura di numerose e gravi patologie».

    3.2.− A sua volta, sempre secondo il Tribunale a quo, il divieto, sub art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge n. 40 del 2004, di revoca del consenso al trattamento di PMA dopo la fecondazione dell’ovocita, rappresenterebbe una palese violazione del principio regolativo del rapporto medico/paziente, poiché il paziente verrebbe espropriato della possibilità di revocare l’assenso al medico di eseguire atti sicuramente invasivi della propria integrità psico-fisica.

  4. − Ha spiegato intervento in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La difesa erariale, preliminarmente, eccepisce (illustrandola anche con successiva memoria) l’inammissibilità della questione sollevata in relazione all’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della l. n. 40 del 2004 (già dichiarata tale con la sentenza n. 151 del 2009, in quanto prospettata «al solo fine di dare coerenza al sistema»), deducendone il difetto di rilevanza, in quanto, nel caso di specie, la ricorrente, dopo aver dichiarato di non volersi sottoporre all’impianto nell’utero dell’unico embrione (tra i dieci prodotti) sicuramente non affetto da patologie e aver appreso che non le era più consentito recedere dal consenso prestato, aveva poi, comunque accettato il trattamento di PMA.

    Inammissibili – sempre secondo la difesa statale – sarebbero anche le ulteriori questioni sollevate nell’ordinanza di rimessione, perché formulate in modo incerto ed alternativo, non chiarendo il giudice a quo se il contrasto con gli artt. 32 e 33, primo comma, Cost. avrebbe dovuto portare alla caducazione dell’intero art. 13 della predetta legge n. 40 del 2004, ovvero unicamente dei soli primi tre commi.

    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi da 1 a 3, della legge impugnata sarebbe infine, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, non fondata nel merito, in quanto diretta a sindacare il bilanciamento di valori (tra l’interesse alla tutela dell’embrione e quello allo sviluppo della scienza) non irragionevolmente operato dal legislatore nazionale e, in ogni caso, risulterebbe volta ad introdurre una modifica dell’assetto normativo demandata, in via esclusiva, al legislatore.

  5. − I coniugi ricorrenti nel giudizio a quo hanno depositato atto di costituzione tardiva e contestuale istanza di rimessione in termini.

  6. − Ha anche chiesto di intervenire in giudizio, per aderire alla prospettazione del giudice a quo, l’Associazione Vox – Osservatorio italiano sui Diritti, ritenendosi a ciò legittimata in ragione dei suoi obiettivi statutari, tra i quali quello di «aiutare le persone a conoscere, difendere e rivendicare i propri diritti».

  7. − Dopo un rinvio a nuovo ruolo della trattazione delle riferite questioni, disposto in attesa della pubblicazione della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo, in causa Parrillo contro Italia (vertente su caso analogo, relativo al medesimo art. 13 della legge n. 40 del 2004, in quella sede denunciato per asserita violazione degli artt. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e 1 del Protocollo addizionale) – pubblicazione intervenuta solo il 27 agosto 2015 – è stata rifissata l’udienza di discussione del 22 marzo 2016.

  8. − In prossimità di detta udienza, il 15 gennaio 2016, il collegio difensivo (nel frattempo ampliato) dei due predetti coniugi e la difesa dellAssociazione Vox − Osservatorio italiano sui Diritti hanno depositato congiunta richiesta di ammissione di prova orale, in...

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