Ordinanza nº 81 da Constitutional Court (Italy), 07 Aprile 2016

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione07 Aprile 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 81

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), promosso dal Tribunale ordinario di Chieti, nel procedimento vertente tra P.O. e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con ordinanza del 13 gennaio 2009, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto che, con ordinanza del 13 gennaio 2009, pervenuta a questa Corte il 4 maggio 2015 e iscritta al n. 185 del registro ordinanze 2015, il Tribunale ordinario di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), nella parte in cui stabilisce che, nell’ipotesi di aggravamento della menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale, si può richiedere la revisione dell’equo indennizzo entro un termine di decadenza di cinque anni, che decorre dalla data di comunicazione dell’originario provvedimento di concessione dell’equo indennizzo;

che il giudice rimettente espone di dover decidere il ricorso depositato da P.O. il...

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