Ordinanza nº 80 da Constitutional Court (Italy), 07 Aprile 2016

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione07 Aprile 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 80

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 9, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-10 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 10 febbraio 2015 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2016 il Presidente Paolo Grossi in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 3 febbraio 2015 e depositato il successivo 10 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 9, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario), in riferimento all’art. 97, primo e terzo (recte: secondo e quarto) comma, della Costituzione, ai «generali principi» dettati, anche «in materia di progressione di carriera», dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), all’art. 35 dello stesso decreto legislativo e all’art. 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014);

che il ricorrente ha premesso che l’art. 1 della legge della Regione Veneto n. 37 del 2014 ha istituito l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, definendola «ente strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico» (comma 1), ed ha previsto che essa, «Nei limiti delle funzioni proprie, individuate all’articolo 2, […] subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura» (comma 3), la quale viene, al contempo, «soppressa e posta in liquidazione nei tempi e secondo le modalità previste dalla presente legge» (comma 2);

che lo stesso ricorrente ha evidenziato che tale Azienda regionale Veneto Agricoltura era definita dall’art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 5 settembre 1997, n. 35 (Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura”), istitutiva della stessa, «Ente di diritto pubblico economico dotato di personalità giuridica propria», con la conseguenza che, a fronte della soppressione di un ente così qualificato, viene costituito un ente pubblico strumentale della Regione, il quale, a norma dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, al pari di questa, una pubblica amministrazione;

che, passando ad illustrare il contenuto delle disposizioni impugnate, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rappresentato che l’art. 13 della legge regionale n. 37 del 2014, sotto la rubrica «Norme transitorie», regola le sorti del personale già in servizio nell’Azienda regionale Veneto Agricoltura, stabilendo che «Il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, è...

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