Sentenza nº 56 da Constitutional Court (Italy), 23 Marzo 2016
Relatore | Giuseppe Frigo |
Data di Resoluzione | 23 Marzo 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 56
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 181, commi 1-bis, lettera a), ter, quater e quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), promosso dal Tribunale ordinario di Verona nel procedimento penale a carico di A.G. ed altri, con ordinanza del 6 agosto 2014 iscritta al n. 194 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dellanno 2014.
Visti gli atti di costituzione di A.G. ed altri, nonché latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 7 luglio 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo, sostituito per la redazione della decisione dal Giudice Giancarlo Coraggio;
uditi gli avvocati Paolo Pellicini e Riccardo Ruffo per A.G. ed altri e lavvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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Con ordinanza depositata il 6 agosto 2014, il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellart. 181, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui, anche quando non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva lettera b), punisce con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni, anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma 1 − che rinvia allart. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Testo A) colui che, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su immobili o aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori. In via subordinata, ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 181, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo le condotte punite dal predetto art. 181, comma 1-bis, lettera a).
1.1. Il giudice a quo premette di essere investito del processo penale nei confronti di alcuni imputati per diversi reati, tra i quali quello previsto dallart. 181, comma 1-bis, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004 (dora in avanti «codice dei beni culturali e del paesaggio» o «codice»), per avere, in assenza della prescritta autorizzazione, in zona dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a vincolo paesaggistico con decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 23 maggio 1957 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valpolicella, sita nellambito dei comuni di Fumane, Marano, Negrar, SantAmbrogio di Valpolicella, SantAnna dAlfaedo e San Pietro Incariano), realizzato un mutamento di destinazione duso di un rustico in unabitazione civile; realizzato una piscina parzialmente interrata; pavimentato con colate di calcestruzzo un tratto di capezzagna (strada sterrata a servizio di appezzamenti di terreno) e, infine, per avere realizzato, in difformità dalla prescritta autorizzazione, un corpo di fabbrica più alto di 40 centimetri. Nel corso del giudizio la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole sulla compatibilità di alcune delle opere rispetto al contesto paesaggistico di riferimento.
Il giudice rimettente deduce che, in considerazione del suddetto parere e del fatto che dallistruttoria è emerso che la piscina è stata rimossa, leventuale illegittimità dellesclusione delle violazioni sanzionate dallart. 181, comma 1-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio dallambito applicativo dei successivi commi 1-ter e 1-quater comporterebbe un diverso esito del procedimento per le opere oggetto del parere della Soprintendenza; inoltre, lestensione della portata applicativa del comma 1-quinquies anche alle ipotesi di cui al comma 1-bis comporterebbe lestinzione del reato ascritto agli imputati per la realizzazione della piscina, in quanto successivamente rimossa.
Più radicalmente, dal momento che inciderebbe sul regime sanzionatorio e sui termini di prescrizione del reato, la questione sarebbe rilevante non solo per le opere oggetto del parere e per quelle rimosse, ma anche per tutte le altre condotte poste in essere dagli imputati, laddove emergesse lillegittimità del differente trattamento sanzionatorio riservato allart. 181, comma 1-bis, lettera a), del codice, rispetto al comma 1 del medesimo articolo e rispetto allart. 734 del codice penale, ovvero lirragionevolezza dellidentità del trattamento sanzionatorio tra i casi disciplinati nel comma 1-bis, e quelli «assolutamente incomparabili» di cui alle lettere a) e b).
1.2. In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo deduce, innanzitutto, la violazione dellart. 3 Cost. per irragionevolezza del «deteriore» trattamento sanzionatorio riservato allautore del reato di cui allart. 181, comma 1-bis, lettera a), sia rispetto alle...
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Massimario
...dell’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in tema di illeciti paesaggistici, da parte della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016, con conseguente riqualificazione del reato come contravvenzione ai sensi dell’art. 181, comma 1, stesso d.lgs.). F Cass. pen., sez......
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