Sentenza nº 58 da Constitutional Court (Italy), 23 Marzo 2016

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione23 Marzo 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 58

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Marta CARTABIA Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11 e 12 della legge della Regione autonoma Sardegna 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2-5 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 16 febbraio 2015 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 23 febbraio 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione autonoma Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. − Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, previa delibera del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2015, ha impugnato alcune disposizioni della legge della Regione autonoma Sardegna 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione).

    1.1.− In particolare, con riguardo all’art. 10 della legge regionale n. 24 del 2014 si è denunciata la violazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    1.2.− Con riguardo all’art. 11, commi 4-bis, 4-ter (recte: 4-quater) e 4-quinquies, e all’art. 12 della legge regionale n. 24 del 2014, è stata dedotta la lesione degli artt. 3, 4 e 5 dello statuto speciale, nonché dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in riferimento all’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

    1.3.− Tutte le norme regionali impugnate sono state, altresì, ritenute lesive degli artt. 117, terzo comma, 3 e 97 Cost.

  2. − Le suddette disposizioni regionali hanno modificato la disciplina già contenuta, rispettivamente, negli artt. 26, 28 e 30 della legge della Regione autonoma Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione).

  3. − La difesa dello Stato ha circoscritto la propria impugnazione al seguente contenuto precettivo delle norme regionali impugnate.

    3.1.− L’art. 10 della legge regionale n. 24 del 2014, nel sostituire l’art. 26 della legge regionale n. 31 del 1998, prevede che possono essere costituite Unità di progetto per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente del sistema Regione ovvero da dipendenti in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale (comma 1). Al personale preposto al coordinamento di tali Unità è riconosciuta una retribuzione, collegata al conseguimento degli obiettivi, prevista dal contratto collettivo regionale di lavoro per l’area dirigenziale (comma 3).

    Espone il ricorrente, dopo aver ricordato che ai sensi dell’art. 3 dello statuto speciale, la Regione autonoma Sardegna ha potestà legislativa «[in] armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», che la norma regionale, nella parte in cui prevede l’attribuzione al personale non dirigente della retribuzione di risultato, prevista per l’area dirigente, contrasta con l’ordinamento normativo e contrattuale vigente, afferendo ad aspetti della disciplina del lavoro pubblico privatizzato, che secondo la giurisprudenza costituzionale rientra nella materia «ordinamento civile», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    3.2.− Deduce l’Avvocatura generale dello Stato che anche l’art. 11 della legge regionale n. 24 del 2014, che modifica l’art. 28 della legge regionale n. 31 del 1998, attiene alle attribuzioni dirigenziali.

    Nella sostanza, tale disciplina regola una specifica ipotesi di assegnazione di personale ad altre mansioni, nella specie di rango dirigenziale, ma non consente di ricondurre l’attribuzione delle funzioni in questione né all’istituto della reggenza, né a quello delle mansioni superiori.

    Anche in questo caso, quindi, la norma regionale incide sulla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, così invadendo la sfera dell«ordinamento civile», materia riservata alla competenza esclusiva dello...

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