Sentenza nº 57 da Constitutional Court (Italy), 23 Marzo 2016

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione23 Marzo 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 57

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Marta CARTABIA Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 2000, n. 144, e dell’art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento penale a carico di M.U., con ordinanza del 3 marzo 2014, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione, fuori termine, di M.U.;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 3 marzo 2014 (r.o. n. 139 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 2000, n. 144, e dell’art. 7, comma 1 «(come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità del 3-7-2013 della Corte costituzionale)» e comma 2, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, nella parte in cui, alla luce dell’orientamento «consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Sez. I, sentenza n. 23931 del 17/05/2013)», non escludono «dall’applicazione della disciplina relativa gli imputati cui, nei giudizi di appello, già pendenti alla data di entrata in vigore dell’indicato art. 4-ter d.l. 82/2000 (7 aprile 2000)», era stato attribuito «il diritto di definire con il rito abbreviato la relativa posizione e di beneficiare del trattamento “sostanziale” di cui all’art. 30 co. 1 lett. b) della l. 479/1999 e che hanno potuto esercitare tale diritto solo dopo il 24-11-2000».

    Il giudice a quo premette di essere investito della richiesta di sostituzione della pena dell’ergastolo, inflitta dalla corte d’assise d’appello con sentenza emessa, all’esito di un giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, in data 11 marzo 2002 e passata in giudicato il 29 novembre 2002, con quella della reclusione di trenta anni.

    L’interessato, imputato di «associazione camorristica pluriaggravata», di concorso in omicidio volontario aggravato, in tentato omicidio aggravato e in lesioni aggravate, oltre che di detenzione e porto illegale di armi, in relazione a fatti risalenti al 6 aprile 1991, aveva formulato una richiesta di ammissione al giudizio abbreviato nell’udienza preliminare del 14 maggio 1993, ma la richiesta era stata dichiarata inammissibile per la mancanza del consenso del pubblico ministero. Il 17 ottobre 1999 l’imputato era stato condannato dalla corte d’assise alla pena dell’ergastolo «con isolamento diurno per anni uno, oltre pene accessorie» e nell’udienza dell’11 ottobre 2001 aveva chiesto alla corte d’assise d’appello la definizione del processo con il rito abbreviato, all’esito del quale, con sentenza dell’11 marzo 2002, era stato condannato alla pena dell’ergastolo.

    Il giudice rimettente ricorda che le sezioni unite penali della Corte di cassazione, con ordinanza del 10 settembre 2012, avevano sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU, una questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del d.l. n. 341 del 2000, «nella parte in cui tali disposizioni operano retroattivamente» e, in particolare, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato la richiesta di giudizio abbreviato in base alla sola legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), erano stati giudicati successivamente, quando era già entrato in vigore il citato d.l. n. 341 del 2000, subendone il più rigoroso trattamento sanzionatorio.

    Dopo avere ricostruito la successione delle norme rilevanti ed esposto sinteticamente il contenuto della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti «Corte EDU»), Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, il giudice a quo, rievoca i passaggi fondamentali della pronuncia di questa Corte n. 210 del 2013, sottolineando, tra l’altro, l’affermazione che in seguito alla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU nel caso Scoppola il giudicato «non costituisce un ostacolo insuperabile che, come invece accade di regola, limiti gli effetti dell’obbligo conformativo ai soli casi ancora sub judice», potendosi estendere gli effetti della Convenzione a fattispecie uguali a quella relativa alla sentenza Scoppola, nonostante l’irrevocabilità della condanna.

    Ciò posto, il giudice rimettente osserva che l’esame delle questioni dovrebbe essere operato alla luce dell’orientamento consolidato della Corte di cassazione, secondo cui, in seguito alla sentenza Scoppola, il condannato alla pena dell’ergastolo con sentenza passata in giudicato può ottenere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 del codice di procedura penale, a condizione che abbia chiesto e sia stato ammesso al rito abbreviato tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000, con applicazione del d.l. n. 341 del 2000 che ripristinava l’ergastolo senza isolamento diurno (Corte di cassazione, prima sezione penale, 17 maggio 2013, n. 23931).

    Il caso oggetto dell’incidente di esecuzione non sarebbe identico né presenterebbe profili di analogia strutturale con quelli per cui è possibile procedere all’applicazione in via diretta ed immediata dei principi enucleati, prima dalla Corte EDU, nella sentenza Scoppola, poi dalle sezioni unite penali della Corte di cassazione e, infine, dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 210 del 2013.

    La vicenda all’esame del giudice a quo, pur essendo, sul piano sostanziale, esattamente sovrapponibile a quella oggetto della rimessione alla Corte costituzionale, se ne differenzierebbe per la data in cui «l’imputato ha richiesto l’accesso al rito abbreviato». L’imputato aveva infatti formalizzato la sua richiesta l’11 ottobre 2001, in pendenza del giudizio d’appello e dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 del d.l. n. 341 del 2000, quando era già vigente la norma di «lettura c.d. autentica» e nel «regime di un quadro normativo» che aveva già differenziato il trattamento sanzionatorio tra i delitti puniti con l’ergastolo semplice e quelli puniti con l’ergastolo con...

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