LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 71 - Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunita' montane). Disposizioni per le comunita' montane e le unioni di comuni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 31 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 37/2008

  1. L'art. 27 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunita' montane), e' sostituito dal seguente:

    'Art. 27. (Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano). - 1.

    In considerazione delle specifiche caratteristiche economiche, sociali e ambientali del territorio insulare toscano, possono costituire una unione di comuni, ai sensi e per gli effetti della presente legge, tutti i comuni della disciolta comunita' montana dell' arcipelago toscano, ovvero una parte di essi, che rappresentino almeno la maggioranza dei comuni della disciolta Comunita' montana ovvero almeno la meta' dei comuni aventi la maggioranza della popolazione complessiva.

  2. Per la costituzione dell'unione di comuni di cui al comma 1 e la successione e il subentro nei rapporti e nelle funzioni della disciolta Comunita' montana dell'ar-cipelago toscano si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per le comunita' montane disciolte, salvo quanto espressamente stabilito dal presente articolo.

  3. Il termine del 31 ottobre 2008 previsto dall'art. 14, comma 6, e' stabilito al 31 gennaio 2009.

  4. Il termine del 15 dicembre 2008 previsto dall'art. 14, comma 7, e' stabilito al 15 febbraio 2009.

  5. Il termine del 31 gennaio 2009 previsto dall'art. 14. comma 11, e' stabilito al 15 marzo 2009.

  6. Non si applicano le disposizioni dell'art. 13, comma 4, ultimo periodo, e comma 8.

  7. Le disposizioni della presente legge relative alla successione e al subentro dell'unione di comuni nei rapporti e nelle funzioni della disciolta comunita' montana si applicano se l'unione e' costituita ai sensi del comma 1. In tal caso, fino a diversa determinazione assunta secondo la vigente legislazione regionale, le funzioni conferite o assegnate dalla Regione alla disciolta comunita' montana sono svolte dall'unione su tutto il territorio della comunita' montana medesima.

  8. L'ambito territoriale dell'unione costituisce livello ottimale ai sensi della legge regionale n. 40/2001. Se all'unione non partecipano tutti i comuni della disciolta comunita' montana, detto livello ottimale puo' essere modificato, con deliberazione della Giunta regionale, prevedendo che ad esso partecipino gli altri...

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