N. 257 ORDINANZA 23 - 30 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO; Paolo MADDALENA; Alfio FINOCCHIARO; Alfonso QUARANTA; Franco GALLO; Gaetano SILVESTRI; Sabino CASSESE; Maria Rita SAULLE; Giuseppe TESAURO; Paolo Maria NAPOLITANO; Giuseppe FRIGO; Alessandro CRISCUOLO; Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art 37 del codice di procedura civile promosso dalla Corte d'appello di Genova, nel procedimento vertente tra l'Istituto Tartarini RX s.r.l. e l'I.N.P.S.

ed altra, con ordinanza del 20 giugno 2008, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto Tartarini RX s.r.l.

e dell'I.N. P.S., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 giugno 2009 il giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che la Corte di appello di Genova, sezione controversie di lavoro, con ordinanza del 20 giugno 2008, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura civile;

che, come il rimettente riferisce, il giudizio a quo ha per oggetto l'opposizione proposta dall'Istituto Tartarini RX s.r.l.

avverso una cartella di pagamento, emessa dalla San Paolo Riscossioni di Genova s.p.a. su istanza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (d'ora in avanti, INPS), per il recupero di contribuzione dovuta al Servizio sanitario nazionale, della quale e' stato accertato l'omesso pagamento con verbale ispettivo del 10 giugno 1996;

che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), demanda le controversie aventi ad oggetto il contributo per il Servizio sanitario nazionale alla giurisdizione delle commissioni tributarie;

che l'art. 37 cod. proc. civ., mentre impone al giudice ordinario di rilevare, anche d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione nei confronti dei giudici speciali, 'nulla statuisce in ordine alla conservazione degli effetti della domanda, nel nuovo processo che la parte e' onerata di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione';

che qualora, nel corso del giudizio, si consumino i termini di legge per agire davanti al detto giudice, si verifica una lesione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale;

che la questione di legittimita' costituzionale e' - ad avviso del rimettente - non manifestamente infondata, in relazione ai principi espressi da questa Corte con la sentenza n. 77 del 2007, peraltro con riguardo a diversa norma di legge (art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali);

che, inoltre, la questione e' detta rilevante, in quanto e' interamente...

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