N. 254 SENTENZA 23 - 30 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5 e 7, e 132 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, con ricorsi notificati l'8, il 13 ed il 12-27 giugno 2006, depositati in cancelleria il 10, il 15, il 16 ed il 20 giugno 2006, ed iscritti ai nn. 68, 70, 73, 74 e 76 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' gli atti di intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, nonche' della Biomasse Italia s.p.a. ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Luigi Manzi per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon,

Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna,

Giandomenico Falcon per la Regione Liguria, Fabrizio Lofoco per la Regione Puglia, Alessandro Giadrossi per l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso (reg. ric. n. 68 del 2006), ritualmente notificato e depositato, la Regione Calabria ha proposto in via principale, tra l'altro, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 119, 120, comma 2, 121, comma 4, lettera h), 122, 123 e 132 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), lamentando la violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione.

1.1. - La ricorrente premette che la disciplina dettata dalla sezione II della parte III del d.lgs. n. 152 del 2006 (alla quale appartengono le norme sopra indicate) deve essere ricondotta, in generale, alla materia 'governo del territorio', prevalente rispetto agli altri titoli di competenza legislativa pure rinvenibili nella normativa in oggetto ('tutela dell'ambiente' e 'tutela della salute'); in via subordinata, la Regione sostiene che deve affermarsi la sussistenza di una concorrenza di materie coinvolgente le tre predette materie.

1.2. - Con riferimento alle singole disposizioni, la ricorrente afferma che l'art. 119 del d.lgs. n. 152 del 2006, nell'attribuire il compito di attuare le politiche dei prezzi dell'acqua a non meglio definite 'Autorita' competenti', viola l'art. 118 Cost., sia perche' la genericita' dell'espressione 'Autorita' competenti' e' tale da ingenerare incertezza in ordine all'effettiva titolarita' dei poteri in questione, sia perche', se quella espressione non fosse interpretabile come equivalente a 'Regioni e Province autonome', la norma comporterebbe la sottrazione a Regioni e Province autonome di attivita' amministrative di loro competenza.

Ad avviso della Regione Calabria, l'illegittimita' dell'art. 119 del d.lgs. n. 152 del 2006 ha riflessi sul successivo art. 121, comma 4, lettera h), dello stesso decreto legislativo, il quale, nello stabilire che il Piano di tutela delle acque deve contenere, tra l'altro, 'le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici', si limita a fare esplicito rinvio all'art.

119, ma non specifica quali sono, in concreto, i soggetti chiamati a dare attuazione alle disposizioni concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici.

1.3. - La ricorrente sostiene, poi, che l'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevedendo che le Regioni adottano i programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico 'in conformita' alle indicazioni di cui all'allegato 1 alla parte terza del presente decreto', viola l'art.

118 Cost., perche' il predetto allegato 1 e' talmente dettagliato da rendere l'attivita' della Regione espressione, non gia' di autonomia amministrativa, bensi' di funzione operativa ed ausiliaria rispetto alle richieste dello Stato.

1.4. - Secondo la ricorrente, l'art. 122 del d.lgs. n. 152 del 2006, regolamentando le attivita' che le Regioni debbono intraprendere al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati all'attuazione della parte terza del d.lgs. n.

152 del 2006 e, in particolare, all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di tutela, viola sia l'art. 117, terzo comma, Cost., perche' introduce norme non di principio in una materia oggetto di competenza legislativa concorrente (quale quella del 'governo del territorio'), sia l'art. 118 Cost., perche' limita eccessivamente la discrezionalita' amministrativa regionale.

1.5. - Un'altra disposizione che, ad avviso della ricorrente, viola l'art. 117, terzo comma, Cost., perche' introduce una norma non di principio nella materia 'governo del territorio', e' l'art. 123 del d.lgs. n. 152 del 2006, che non si limita a porre il principio in base al quale 'contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le Regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine del successivo inoltro alla Commissione europea', ma specifica in dettaglio modalita', tempi ed oggetti delle informazioni che le Regioni debbono trasmettere al predetto Ministero.

1.6. - Infine, la Regione Calabria impugna l'art. 132 del d.lgs.

n. 152 del 2006, nella parte in cui conferisce i poteri sostitutivi statali in caso di mancata esecuzione, da parte delle Regioni, dei controlli previsti dalla parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, ad un Ministro (precisamente, quello dell'ambiente e della tutela del territorio) invece che all'organo di vertice del Governo nazionale, come richiesto dall'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.

131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 120 della Costituzione.

  1. - Con ricorso (reg. ric. n. 70 del 2006), ritualmente notificato e depositato, la Regione Piemonte ha proposto in via principale, tra l'altro, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 117 e 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, deducendo il contrasto di tali disposizioni con gli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., e la 'violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarieta', buon andamento della p.a., anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali'.

    2.1. - La ricorrente denuncia che i predetti parametri e principi costituzionali sono lesi dall'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, perche' tale norma, disponendo che il Piano di tutela delle acque adottato dalla Regione sia trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 'per le verifiche di competenza', subordina le potesta' regionali di pianificazione e programmazione alla supervisione ed al controllo di organismi statali, in contrasto con l'assetto costituzionale e con il quadro complessivo delle attribuzioni amministrative scaturito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

    2.2. - La Regione Piemonte deduce, poi, che i suddetti parametri e principi costituzionali sono violati anche dall'art. 117 del d.lgs.

    n. 152 del 2006, il quale prevede l'adozione, da parte della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino di distretto e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Piano di gestione per ciascun distretto idrogeografico, e dall'art. 121 dello stesso decreto legislativo, che prevede la definizione degli obiettivi a scala di distretto da parte dell'Autorita' di bacino entro il 31 dicembre 2006 nel contesto delle attivita' di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento e l'adozione, entro il 31 dicembre 2007, da parte delle Regioni e sulla base degli obiettivi fissati dall'Autorita' di bacino, del Piano regionale di tutela delle acque, sottoposto alla verifica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonche' al parere vincolante dell'Autorita' di bacino, e da approvare definitivamente da parte della Regione entro il 31 dicembre 2008.

    Infatti, nonostante la scansione dei tempi di adozione ed approvazione dei Piani regionali di tutela delle acque, sopra indicata, l'art. 122 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che le Regioni provvedano affinche' siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico: il calendario ed il programma di lavoro per la presentazione del Piano almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce; una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce; copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce.

    Ad avviso della ricorrente, una simile disciplina e' intrinsecamente contraddittoria, sostanzialmente inottemperante alla direttiva 2000/60/CE ed ingiustificatamente innovativa del quadro normativo ed amministrativo vigente.

    Inoltre essa si pone in contrasto con i principi della legge di delega 15...

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