N. 249 SENTENZA 16 - 24 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 181, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 183, comma 1; 185, comma 1; 186; 189, commi 1 e 3; 194; 195, comma 1, lettere f), g), l), m), n), o), p), q) e t), comma 2, lettere b), e), l), m), n), q) e s) e comma 4; 196;

197; 199, commi 5, 8, 9 e 10; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206, commi 2 e 3; 207, comma 1; 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, da 15 a 20; 209, commi da 2 a 5 e 7; 210; 211, commi da 2 a 5; 212; 214, commi 2, 3, 5 e 9; 215 e 216, commi 1, da 3 a 7 e da 10 a 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Emilia-Romagna (n. 2 ricorsi),

Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo,

Puglia, Campania, Marche e Basilicata, con ricorsi notificati il 24 aprile, l'8, il 9, il 12, il 13, il 12-21 ed il 12-27 giugno 2006, depositati in cancelleria il 27 aprile, il 10, il 14, il 15, il 16, il 17, il 20, il 21 ed il 23 giugno 2006, ed iscritti ai nn. 56, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 ed 80 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; nonche' gli atti di intervento dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia - Onlus), della Biomasse Italia S.p.a. ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Fabio Lorenzoni per la Regione Piemonte, Giampaolo Parodi per la Regione Valle d'Aosta, Giandomenico Falcon per le Regioni Umbria e Liguria, Fabrizio Lofoco per la Regione Puglia, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Gustavo Visentini per la Regione Marche, Alessandro Giadrossi per l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia - Onlus), e gli avvocati dello Stato Fabrizio Fedeli e Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso, notificato il 24 aprile 2006, depositato il successivo 27 aprile, la Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 56 del 2006) ha promosso questione di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), fra le quali gli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, lettere g), h), m), q) ed u), 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, in riferimento agli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione.

In particolare, la ricorrente impugna l'art. 181, comma 7, nella parte in cui prevede che 'soggetti economici' o associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possano stipulare 'con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [...] appositi accordi di programma [...] per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti', nonche' per la fissazione delle modalita' e degli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, anche tramite il mercato telematico, e per i controlli delle caratteristiche, come anche per la determinazione delle caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili e dei prodotti ottenuti nonche' delle modalita' volte ad assicurare la loro tracciabilita' fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.

Ad avviso della ricorrente, le richiamate disposizioni opererebbero una 'deregolamentazione mascherata del settore', in pieno contrasto con le normative europee piu' volte ribadite dalle decisioni della Corte di giustizia, giacche' introdurrebbero definizioni di smaltimento e recupero dei rifiuti non conformi con quanto indicato all'art. 1, lettere e) ed f) della direttiva 75/442/CEE (Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti), nonche' definizioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria (MPS) non coerenti con le indicazioni fornite dalle sentenze della Corte di giustizia europea (sentenze C-418/97, C-419/97 - 'arco'; C-9/00 'Palin Granit C; C-114/01, 'Avesta Polarit Chrome' e, in particolare,

C-457/02 'Niselli'). A cio' la ricorrente aggiunge la considerazione che il ricorso allo strumento dell'accordo e del contratto di programma, di cui all'art. 181, altererebbe la gerarchia delle fonti del diritto e determinerebbe una lesione dei principi di certezza del diritto, eguaglianza, generalita' ed astrattezza delle norme, sostituendo alla disciplina generale una serie indeterminata di accordi applicabili solo agli aderenti.

Per le stesse ragioni, sarebbero costituzionalmente illegittimi i commi 3 e 5 dell'art. 214, nella parte in cui ammettono rispettivamente lo strumento dell'accordo 'deregolatorio' per le procedure semplificate di smaltimento dei rifiuti.

Anche l'art. 186 del decreto impugnato, nella parte in cui introduce un'ipotesi generale di esenzione per le terre e rocce da scavo, sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria, come dimostrato dall'esistenza di una procedura di infrazione avviata contro la Repubblica italiana a causa di una disposizione analoga contenuta nella legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive) (art. 1, comma 15).

Le norme impugnate non contrasterebbero solo con le richiamate norme comunitarie e, quindi, con gli artt. 11 e 117, primo comma,

Cost., ma anche con l'art. 76 Cost., violando la legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) che fissa, tra i criteri direttivi (art. 1, comma 8), la 'piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitivita' dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza' (lettera e) e l''affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio 'chi inquina paga'' (lettera f). Tali violazioni determinerebbero anche una lesione delle competenze regionali in tema di tutela dell'ambiente, di tutela della salute e di governo del territorio, pregiudicando il corretto svolgimento delle funzioni regionali in quelle materie.

Posto che la riforma legislativa operata dal legislatore statale, incidendo su funzioni gia' attribuite alla Regione, sarebbe viziata sia per violazione della delega che per violazione del diritto comunitario, ne risulterebbe 'sconvolto' l'assetto normativo ed amministrativo disegnato dalla legislazione regionale, che verrebbe in molte parti abrogata dall'atto legislativo in questione, creando uno stato di 'precarieta' normativa.

Tenuto conto che spetta alla Regione, a tenore dell'art. 117, quinto comma, Cost., dare attuazione alle norme comunitarie e che la supremazia del diritto comunitario deve essere garantita anche attraverso la non applicazione delle norme legislative interne contrastanti con le norme comunitarie self executing, la ricorrente sostiene che sara' tenuta a non applicare nel proprio territorio le norme del decreto impugnato che risultino in contrasto con le norme ad effetto diretto poste dal diritto comunitario derivato e dalle sentenze della Corte di giustizia che di esso forniscono interpretazione, con il risultato di uno stato di 'incertezza normativa', non privo di preoccupanti riflessi sulla repressione penale dei reati ambientali legati alla disciplina dei rifiuti. Tale stato di incertezza determinerebbe gravissime conseguenze sugli interessi pubblici alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica.

Sulla base di argomenti analoghi la Regione Emilia-Romagna censura, inoltre, l'art. 189, comma 3, del medesimo decreto, nella parte in cui delimita restrittivamente l'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attivita' di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, esentandone le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi.

Con tale atto la ricorrente ha chiesto, peraltro, la sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate, su cui la Corte, con ordinanza n. 245 del 2006, ha pronunciato declaratoria di non luogo a provvedere.

1.2. - In prossimita' dell'udienza pubblica, la Regione Emilia-Romagna, con memoria depositata in data 14 maggio 2009, ha dichiarato di rinunciare alle censure proposte nei confronti degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5.

2. - Con ricorso, notificato l'8 giugno 2006, depositato il successivo 10 giugno, la Regione Calabria (reg. ric. n. 68 del 2006) ha promosso questione di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, fra le quali, gli artt. 181, commi 3, secondo periodo, e da comma 5 a comma 12, 186, 189, commi 1, secondo periodo, e 3, 195, comma 1, lettere f), g) e t), comma 2, lettera b) (in combinato disposto con l'art. 196, comma 1, lettera

m), ed in combinato disposto con l'art. 195, comma 4, 197, comma 1, da 199 a 207, 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, da 15 a 20, gli artt.

210, 211, commi da 2 a 5, 212, commi 2 e 3, 214, commi 3 e 5, 215, commi 3, 4, 5 e 6, e 216...

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