N. 248 SENTENZA 16 - 24 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA , Alfio FINOCCHIARO , Franco GALLO , Luigi MAZZELLA , Gaetano SILVESTRI , Sabino CASSESE , Maria Rita SAULLE , Giuseppe TESAURO , Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO , Paolo GROSSI ;

ha pronunciato la seguente

Sentenza Nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i) e j), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17 luglio 2008, depositato in cancelleria il 23 luglio 2008 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2009 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Leonilde Francesconi e Maria Liberti per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 17 luglio 2008, depositato il successivo 23 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimita' costituzionale, in via principale, dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i) e

j), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, recante 'Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose', in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri censura il citato art. 2, comma 1, nella parte in cui attribuisce alla Regione l'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, sostenendo che esso invaderebbe la competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ponendosi in contrasto, peraltro, con quanto stabilito dall'art. 16 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), con il quale e' stata trasposta nell'ordinamento nazionale la direttiva 9 dicembre 1996, n.

96/82/CE (Direttiva del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

La violazione di tale competenza esclusiva risulterebbe ancor piu' evidente con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettere c) e

d) e 3, lettera i), della legge regionale impugnata. Tali disposizioni, infatti, attribuendo alla Regione il compito di individuare e di emanare linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante, nonche' di provvedere all'individuazione e alla perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, si porrebbero in evidente contrasto con le lettere b) e c) del citato art. 16 del d.lgs. n. 334 del 1999, contenenti norme volte ad assicurare livelli minimi ed uniformi di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente e che espressamente avrebbero affidato dette funzioni ad organi dello Stato.

Analoghe considerazioni, ad avviso del ricorrente, andrebbero svolte con riguardo all'art. 2, comma 3, lettere h) e j), che attribuiscono alla Regione la funzione di provvedere alla individuazione degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e all'adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione piu' adeguata dei nuovi stabilimenti.

Tale assetto normativo sarebbe, infatti, in contrasto con l'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 1999, il quale intervenendo nella materia della tutela dell'ambiente di competenza legislativa esclusiva statale - riconosce i medesimi poteri in capo allo Stato.

  1. - Nel giudizio si e' costituita la Regione Puglia, chiedendo che la Corte dichiari infondate le questioni sollevate, riservando ad un successivo atto la precisazione di ulteriori argomentazioni.

    Nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Regione ha dedotto che la legge regionale n. 6 del 2008, proponendosi di disciplinare le competenze di tutti i soggetti interessati sul territorio regionale alla prevenzione dei rischi industriali derivanti dagli incidenti rilevanti, si inquadra appieno nel contesto normativo delineato dalle direttive comunitarie e dagli interventi del legislatore statale. Essa sarebbe in linea con quanto stabilito, in specie, dall'art. 3-quinquies del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il quale delimita l'ambito di competenza dello Stato, delle Regioni e degli enti locali nella prospettiva di...

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