N. 247 SENTENZA 16 - 24 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli da 217 a 226, da 233 a 236, da 238 a 253, 257 e 265, nonche' dell'allegato 4 alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Calabria,

Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Marche con ricorsi notificati l'8, il 13, il 12-21 ed il 12-27 giugno 2006, depositati in cancelleria il 10, il 14, il 15, il 16 ed il 21 giugno 2006, iscritti ai nn. 68, 69, 70, 73, 74 e 79 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; nonche' gli atti di intervento dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus e della Biomasse Italia s.p.a. ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi gli avvocati Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Fabio Lorenzoni per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Liguria, Gustavo Visentini per la Regione Marche,

Alessandro Giadrossi per l'Associazione italiana per il VVorld VVide Fund for Nature (VVVVF Italia) - Onlus e gli avvocati dello Stato Fabrizio Fedeli e Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Le Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna,

Liguria e Marche, ciascuna con distinto ricorso, rispettivamente contrassegnato con i numeri 68, 69, 70, 73, 74 e 79 del registro ricorsi dell'anno 2006, hanno sollevato, in via principale, questione di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in riferimento agli articoli 3, 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' in relazione al principio di leale collaborazione.

In particolare, la Regione Calabria ha impugnato, tra gli altri, gli articoli da 217 a 226 e da 233 a 236, l'art. 238 e gli articoli da 239 a 253, l'art. 265 e l'allegato 4 alla Parte quarta del d.lgs.

n. 152 del 2006; la Regione Toscana, tra gli altri, gli articoli 238, 240, 242 e 252; la Regione Piemonte, a sua volta, tra gli altri, l'art. 238, gli articoli 240, 242, 246 e 252; la Regione Emilia-Romagna, tra gli altri, il solo art. 238; la Regione Liguria, tra gli altri, l'art. 240, gli articoli 242 a 244, e gli articoli 246, 252 e 257; la Regione Marche, infine, gli articoli 238, 240, 241, 242 e 252.

  1. - La Regione Calabria deduce la complessiva illegittimita' costituzionale dell'intero Titolo IL della Parte quarta del d.lgs. n.

    152 del 2006 (articoli da 217 a 226), nella parte in cui, genericamente, prevede la disciplina della gestione degli imballaggi e, piu' specificamente, regola i consorzi per la gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti in quanto la detta disciplina collocandosi 'sul punto di intersezione tra varie competenze, di diversa natura (tutela dell'ambiente, tutela della salute, servizi pubblici regionali e locali)', doveva essere adottata mediante un procedimento di approvazione rispettoso del principio della leale cooperazione.

    La Regione ricorrente precisa che, anche se si ritenesse prevalente l'ambito materiale della tutela dell'ambiente, tuttavia non sarebbe comunque stata rispettata la naturale trasversalita' di tale materia, molte essendo le disposizioni contenute nel decreto legislativo non riconducibili a standard di tutela uniforme. In particolare la ricorrente censura l'art. 221, commi da 4 a 9, che predispone una disciplina degli obblighi di produttori e utilizzatori cosi' puntuale da impedire alle Regioni di modularla, invece, in ragione delle peculiarita' del loro territorio e delle loro esigenze produttive; l'art. 222 che prevede gli obblighi delle pubbliche amministrazioni in tema di raccolta differenziata, in quanto la norma citata sarebbe applicabile a tutta la pubblica amministrazione senza distinguere fra enti ed organi statali e quelli sub-statali, cosi' incidendo, in violazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, sulla materia di competenza residuale regionale della organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali; l'art. 223 che reca, a sua volta, una normativa di dettaglio anch'essa volta non a predisporre standard di tutela, ma a individuare strumenti e procedure per raggiungere lo standard altrove indicato.

    In via subordinata la Regione osserva anche che il comma 2 dell'art. 222 detta una disciplina talmente minuziosa da arrivare a delineare le procedure da seguire per il raggiungimento degli obbiettivi fissati.

    L'art. 223 presenterebbe, per la ricorrente Regione, altri profili di incostituzionalita', riferibili alla lesione dell'art.

    118, primo comma, della Costituzione.

    In particolare, la previsione che i consorzi fra produttori e recuperatori debbano essere strutturati su base nazionale e regolati da uno statuto tipo redatto dal Ministero dell'ambiente, di concerto con quello delle attivita' produttive, oltre a escludere le istanze regionali, violerebbe l'art. 76 della Costituzione, stante il mancato rispetto dell'art. 1, comma 8, della legge di delega 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), il quale impone al legislatore delegato di conformarsi alle previsioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Pertanto, a parere della ricorrente, in virtu' del disposto dell'art. 85 del decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale a sua volta rimanda all'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), sarebbe ingiustificata la previsione della dimensione necessariamente nazionale dei consorzi fra produttori e utilizzatori. La Regione lamenta anche la 'compressione dei poteri regionali' cui sarebbe inibita ogni valutazione al momento della costituzione del consorzio e la predisposizione di strumenti normativi atti a salvaguardarne la 'serieta' e 'importanza'.

    La Regione deduce, altresi', la illegittimita' costituzionale dell'art. 224 del d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui, rispondendo ad una logica marcatamente centralistica in violazione del principio di sussidiarieta' espresso dall'art. 118, primo comma, della Costituzione, concentra sul solo Consorzio nazionale imballaggi la totalita' delle funzioni dalla medesima norma previste, ovvero, in via subordinata, in quanto non consente alle Regioni di creare analoghi Consorzi a livello regionale che esercitino, nel rispetto del principio di sussidiarieta', le funzioni che possono essere svolte al loro livello territoriale.

    2.1. - Come si e' detto la Regione Calabria solleva questione di legittimita' costituzionale anche degli articoli 233, 234, 235 e 236 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali rispettivamente prevedono la istituzione del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, del Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. Le citate disposizioni, a parere della ricorrente, si porrebbero in contrasto col principio di sussidiarieta' espresso dall'art. 118, primo comma, della Costituzione, concentrando sui Consorzi nazionali la totalita' delle funzioni amministrative da loro previste, e, in via subordinata, non consentendo alle Regioni di creare analoghi Consorzi a livello regionale.

    2.2. - La Regione Calabria censura l'art. 238, comma 6 (e commi 3, 5, 7 e 8 per la parte in cui lo richiamano) del d.lgs. n. 152 del 2006 poiche', pur in presenza dei molteplici titoli competenziali concernenti la gestione dei rifiuti, attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di predisporre con apposito regolamento 'i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa' per la gestione dei rifiuti urbani. Tale disposizione violerebbe l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, assegnando allo Stato una potesta' regolamentare in una materia non di sua esclusiva competenza.

    Subordinatamente la disposizione violerebbe anche il principio di leale collaborazione prevedendo che il regolamento di cui al comma 6 sia emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con quello delle attivita' produttive, sentita la Conferenza Stato-Regioni, la' dove, dato il rilievo assunto dal regolamento in questione, sarebbe necessario che la concertazione tra Stato e Regioni si realizzi tramite una 'intesa in senso forte'.

    2.3. - La Regione Calabria solleva, altresi', questione di legittimita' costituzionale dell'intero Titolo V della Parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 (articoli da 239 a 253) che disciplina la bonifica dei siti contaminati.

    Ricorda la ricorrente che la delega legislativa, contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge n. 308 del 2004, consentiva al Governo la emanazione di uno o piu' decreti per il 'riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative' in vigore.

    Secondo la...

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