N. 231 ORDINANZA 14 - 22 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 54-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), introdotto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, nel procedimento vertente tra Barbato Orlando e il Comando Regione Carabinieri Sardegna, con ordinanza del 20 novembre 2008, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2009;

Udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Ritenuto che, con ordinanza del 20 novembre 2008, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt.

3 e 76 della Costituzione - dell'art. 54-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), introdotto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevede l'attribuzione anche ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri, collocati in quiescenza nel periodo dal 2 gennaio 1998 al 1° gennaio 2001, del beneficio previsto dall'art.

73-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), introdotto dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.

199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza);

che la questione viene sollevata nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, ex maresciallo aiutante sostituto ufficiale pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri, agisce nei confronti del Comando Regione Carabinieri Sardegna al fine di ottenere l'adeguamento del proprio trattamento pensionistico, sulla base dell'estensione alla propria posizione del piu' favorevole regime previsto a favore del solo personale del Corpo della Guardia di finanza dal citato art. 73-quinquies, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 1995;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva che l'art. 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia), ha previsto l'erogazione, a favore degli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, dei marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonche' dei marescialli aiutanti delle Forze armate con maggiore anzianita' di servizio, di un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalita' e sulla base di requisiti determinati in sede di contrattazione...

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