N. 230 ORDINANZA 14 - 22 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Monza nel procedimento vertente tra Teruzzi Gerardo e la New Impianti s.r.l. con ordinanza del 6 ottobre 2008, iscritta al n.

8 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2009;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Monza ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, per violazione degli artt.

111, 24 e 3 della Costituzione;

che, nella specie, il decreto ingiuntivo era stato notificato il 31 marzo 2008;

che il rimettente premette che l'intimato aveva proposto opposizione notificata il 16 giugno 2008 e aveva citato la societa' opposta ricorrente a comparire per l'udienza del 1° ottobre 2008, assegnando un termine di comparizione superiore a sessanta giorni, ma inferiore ai novanta, previsti dal nuovo testo dell'art. 163-bis cod.

proc. civ. e che l'opponente si era costituita in giudizio e aveva iscritto la causa a ruolo il 26 giugno 2008, dieci giorni dopo la avvenuta notifica dell'opposizione;

che ne era conseguita la tardivita' dell'iscrizione a ruolo sulla base dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, costituente diritto vivente, secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla meta' del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis cod. proc. civ., anche se involontaria, e che la tardiva costituzione dell'opponente e' equiparata alla mancata costituzione, determinando l'improcedibilita' dell'opposizione;

che, secondo il giudice a quo, il richiamato diritto vivente non puo' essere seguito;

che l'art. 645 cod. proc. civ. prevede la riduzione dei termini di comparizione, non anche di quelli di costituzione;

che l'opponente e' convenuto in senso sostanziale e non ha pertanto l'onere, presupposto dall'art. 165 cod. proc. civ., di dare contezza dei documenti al creditore opposto, perche' questi possa preparare la difesa, giacche' costui, attore in senso sostanziale, gia' conosce la materia del contendere, avendo introdotto la lite;

che, ove poi l'opponente intenda proporre domanda riconvenzionale, la citazione in...

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