N. 229 ORDINANZA 14 - 22 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Milano nel procedimento vertente tra Cama Rocco Maria ed altra e Zunno Antonio, con ordinanza dell'11 dicembre 2006, iscritta al n.

436 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1a serie speciale, dell'anno 2009;

Visti l'atto di costituzione di Cama Rocco Maria ed altra, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Udito l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost.;

che - rileva il giudice a quo - l'opposto ha eccepito la tardivita' della costituzione in giudizio degli opponenti, i quali, notificando la citazione in opposizione, si sono avvalsi della facolta' di dimidiare il termine di comparizione ex art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., con la correlativa pari riduzione del termine per la costituzione in giudizio;

che la causa e' stata pero' iscritta a ruolo il sesto giorno successivo alla notifica dell'opposizione, con conseguente improcedibilita' di quest'ultima;

che gli opponenti hanno tuttavia allegato certificazione dell'ufficiale giudiziario, dimostrando come la tardivita' della loro costituzione in giudizio sia dipesa da fatto ad essi non imputabile, e cioe' dal ritardo nella restituzione dell'atto notificato da parte dell'Ufficio notifiche;

che, all'epoca della vicenda processuale in questione (marzo 2001), peraltro, la Cancelleria centrale civile del Tribunale di Milano, in rigorosa applicazione dell'art. 165, primo comma, cod.

proc. civ., conformemente alle disposizioni espressamente impartite dal Presidente pro tempore del...

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