N. 228 ORDINANZA 14 - 22 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), promosso dal Tribunale ordinario di Savona, in funzione di Giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra P. G. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza del 20 marzo 2008, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 giugno 2009 il giudice relatore Paolo Grossi;

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Savona, in funzione di Giudice del lavoro, nel giudizio promosso dal signor P. G. contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ha sollevato, con ordinanza del 20 marzo 2008, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione;

che la disposizione denunciata prevede che 'l'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto';

che la questione viene considerata rilevante in un giudizio il cui oggetto 'e' l'azione del ricorrente volta ad ottenere la perequazione automatica della maggiorazione', 'nella misura mensile risultante dal calcolo effettuato sull'importo iniziale di £. 30.000 successivamente incrementato a decorrere dal gennaio 1985 anziche', come sostenuto dall'INPS, a decorrere dalla data di liquidazione della maggiorazione medesima';

che, introducendo 'una espressa limitazione temporale alla generale operativita' del criterio perequativo automatico della maggiorazione' con la...

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