N. 227 SENTENZA 14 - 22 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), promossi dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza del 12 marzo 2008 e dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti con ordinanza del 27 maggio 2008, iscritte ai nn. 251 e 277 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Visti l'atto di costituzione della Citra societa' cooperativa e del Comune di Ortona, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2009 e nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2009 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi gli avvocati Ermanno Belli, Danilo Iasci e Livia Salvini per la Citra societa' cooperativa e l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio concernente la impugnazione del rigetto opposto dal Comune di Ortona alla richiesta, presentata da una Societa' cooperativa agricola, di rimborso delle somme dalla medesima pagate, per i periodi dal 2004 al 2007, a titolo di imposta comunale sugli immobili (di seguito: ICI) relativamente ad alcuni suoi fabbricati strumentali allo svolgimento della attivita' agricola, la Commissione tributaria provinciale di Chieti, con ordinanza depositata il 27 maggio 2008, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n.

244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008).

1.1. - Riferisce il rimettente che la pretesa della societa' ricorrente si fonda sul fatto che gli immobili ad essa appartenenti, devono essere considerati esclusi dall'ICI in quanto caratterizzati dalla 'ruralita', poiche' non destinati a fini abitativi ma a scopi strumentali all'attivita' agricola.

Osserva, quindi, il rimettente che, entrato in vigore l'art.

42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), sono cessate, in senso favorevole al contribuente, le 'incertezze interpretative' in ordine alla ruralita' o meno - e quindi in ordine alla loro soggezione all'ICI - dei fabbricati delle cooperative agricole.

Aggiunge la Commissione tributaria che, ai fini della decisione, non ha importanza la qualificazione da attribuire a tale norma, cioe' se essa abbia natura interpretativa o innovativa, essendo, invece, rilevante il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007, in base al quale, secondo la sintesi del rimettente, sebbene le cooperative agricole non siano tenute al pagamento dell'ICI sui propri fabbricati, tuttavia se lo hanno fatto non spetta loro il rimborso per gli anni precedenti al 2008.

Detta previsione, secondo il rimettente, sarebbe illogica e irragionevole in quanto il suo risultato sarebbe che le cooperative agricole che hanno omesso di pagare l'ICI sui fabbricati in proprieta' - giovandosi o della giurisprudenza favorevole o della novella legislativa contenuta nel d.l. n. 159 del 2007 (come convertito dalla legge n. 222 del 2007) - si vedono riconoscere in sede contenziosa la loro esenzione, mentre quelle che si sono adeguate ad un altro orientamento, venuto meno in forza della sopravvenuta novella legislativa, resterebbero penalizzate.

Evidente sarebbe la disparita' di trattamento tra situazioni identiche, diversificate solo dal fatto che alcuni contribuenti si sono accollati un'imposta non dovuta, che altri hanno, invece, contestato 'in sede giurisdizionale'.

Osservato che il generale diritto al rimborso e' specificamente previsto, in tema di ICI, dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.

421), il rimettente ritiene evidente la violazione del principio di uguaglianza e, 'una volta verificato che [l'istante] ha inoltrato il ricorso tributario', anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 244 del 2007, che ha vanificato il diritto al rimborso sub iudice, anche quella del diritto di difesa, nonche' dell'art. 53 Cost., data la disparita' di trattamento di soggetti aventi la medesima capacita' contributiva.

Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007, il rimettente osserva che il diritto al rimborso, 'a prescindere dalla fondatezza dei motivi addotti', puo' essere riconosciuto solo a seguito della espunzione dall'ordinamento della norma censurata.

  1. - Si e' costituita nel giudizio di legittimita' costituzionale la Citra societa' cooperativa, ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.

    2.1. - La parte privata, dopo essersi soffermata sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, affermando che il vaglio di costituzionalita' della norma censurata costituisce un necessario antecedente rispetto alla valutazione della fondatezza del ricorso da essa presentato, svolge un ampio excursus, illustrando le norme che hanno disciplinato il concetto di ruralita' fiscale nel nostro ordinamento, partendo dal rilievo che non costituisce presupposto d'imposta ai fini dell'ICI il possesso di fabbricati che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 504 del 1992, non erano iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

    In tal senso il legislatore si era richiamato ad una lunga tradizione normativa, risalente addirittura alla disciplina immediatamente post-unitaria, confermata dall'art. 39 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), in base al quale non erano produttive di reddito autonomo le costruzioni rurali e le loro pertinenze.

    Successivamente, onde scoraggiare la dilagante indebita attribuzione della qualificazione di ruralita' a costruzioni che non avevano tali caratteristiche, e' intervenuto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha previsto, fra l'altro, che tutte le abitazioni dovessero essere iscritte nel catasto edilizio urbano.

    Dopo che la portata di tale disposizione era stata limitata dall'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), e' intervenuto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il quale, all'art. 9, oltre a prevedere il censimento di tutti i fabbricati rurali e la loro iscrizione nel catasto edilizio urbano, per questo motivo divenuto catasto dei fabbricati, dettava una serie di requisiti per il riconoscimento della ruralita' dei fabbricati ai fini fiscali.

    Detta disposizione, prosegue la parte privata, e' stata novellata dall'art. 2 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 (Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il quale, distinguendo fra fabbricati adibiti o meno ad abitazione, ha previsto che ai primi continuasse ad applicarsi la precedente disciplina, disponendo invece, riguardo ai secondi, che la attribuzione della ruralita' ai fini fiscali derivava dalla strumentalita' della costruzione rispetto allo svolgimento delle attivita' agricole indicate nell'art. 29 del d.P.R. n. 917 del 1986 ovvero dalla destinazione all'agriturismo o ad altre attivita' di supporto dell'agricoltura.

    Sulla applicabilita' di tali regole anche ai fabbricati di proprieta' di societa' cooperative, continua la parte privata, si e' piu' volte favorevolmente espressa la giurisprudenza della Corte di cassazione.

    2.2. - In tale quadro normativo si e' andato ad inscrivere l'art.

    42-bis del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito dalla legge n.

    222 del 2007, con il quale e' stato definitivamente chiarito che il carattere della ruralita' ai fini fiscali deve essere riconosciuto, fra l'altro, alle costruzioni destinate 'alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228'.

    Questa disposizione, ad avviso della costituita parte privata, riveste i caratteri tipici della norma di interpretazione autentica in quanto e' volta, peraltro in linea con l'orientamento della maggioritaria giurisprudenza di legittimita', a dare contenuto alla nozione di fabbricato rurale riferibile alle singole leggi di imposta.

    Nel descritto ordito legislativo si e' innestato, infine, l'art.

    2, comma 4, della legge...

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