N. 226 SENTENZA 14 - 22 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI ;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera

a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 9 giugno 2008, depositato in cancelleria il 16 giugno 2008 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2008;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2009 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 9 giugno 2008 e depositato il successivo 16 giugno, la Provincia autonoma di Trento ha proposto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, in relazione al paesaggio), 'nella parte in cui include la Provincia autonoma di Trento tra le Regioni soggette al limite della potesta' legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s)', della Costituzione, denunciando la violazione:

dell'art. 8, n. 6), nonche' integrativamente nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); delle norme di attuazione dello statuto speciale di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), e al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare); dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); del principio di certezza del diritto.

Nel ricorso si osserva, anzitutto, che la Provincia autonoma di Trento ha la potesta' legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, in base al citato art. 8, n. 6, dello statuto speciale.

Inoltre, la stessa Provincia e' titolare, in base al medesimo art. 8, di analoga potesta' legislativa anche in materia di toponomastica (n.

2), tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (n. 3), usi e costumi locali (n. 4), urbanistica e piani regolatori (n. 5), usi civici (n. 7), ordinamento delle minime proprieta' colturali (n. 8), porti lacuali (n. 11), miniere, cave e torbiere (n. 14), alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (n. 16), viabilita' (n. 17), acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, compresa la regolamentazione e l'esercizio degli impianti di funivia (n. 18), agricoltura e foreste (n. 21), espropriazioni per pubblica utilita' (n. 22), opere idrauliche (n. 24). Nelle elencate materie, soggiunge la ricorrente, sussiste, in forza dell'art. 16 dello statuto di autonomia, anche la potesta' amministrativa provinciale.

Come si e' detto, la Provincia di Trento rammenta, poi, che, tra le norme di attuazione dello statuto, rilevano, segnatamente, quelle dettate dal d.P.R. n. 381 del 1974, dal d.P.R. n. 115 del 1973 e dal d.P.R. n. 690 del 1973.

Si evidenzia ancora nel ricorso che la Provincia ha concretamente esercitato la propria competenza legislativa in materia di paesaggio, dapprima, con la legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), e, successivamente, con la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), la quale dispone l'abrogazione della prima legge 'dalla data stabilita dai regolamenti di attuazione della l.p. n. 1/2008, che attualmente non sono stati ancora emanati'.

La Provincia di Trento osserva, inoltre, che con d.lgs. n. 42 del 2004 e' stato adottato il Codice dei beni culturali e del paesaggio, il cui art. 8 'tutela la specifica posizione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome con la clausola di salvaguardia' stabilendo che 'Nelle materie disciplinate...

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