LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 22 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 60 del 30 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e la utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione.

2. Con la presente legge la Regione:

  1. assicura il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell'ambito della corretta gestione delle risorse idriche presenti nei bacini interessati in particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;

  2. promuove la valorizzazione e la tutela delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nonche' lo sviluppo sostenibile dei territori interessati.

    3. Le acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale e le relative pertinenze costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intendono per:

  3. acque minerali naturali: le acque provenienti da falda o giacimento sotterraneo di caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente con proprieta' favorevoli alla salute riconosciute ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali);

  4. acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente e che hanno origine da una falda o giacimento sotterraneo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo n. 105/1992, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE);

  5. acque termali: le acque minerali naturali riconosciute a fini terapeutici, ai sensi del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini).

    Art. 3.

    Permesso di ricerca 1. La ricerca delle acque minerali naturali, di sorgente e termali e' consentita solo a chi e' munito del relativo permesso. Il permesso di ricerca ha per oggetto:

  6. lo studio del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde acquifere che si intende captare;

  7. la realizzazione di scavi, sondaggi esplorativi e di ogni altra indagine atta ad accertare le caratteristiche degli acquiferi e delle acque rinvenute;

  8. la rimessa in pristino dello stato dei luoghi oggetto dei lavori di ricerca, se necessaria.

    2. Il permesso di ricerca non puo' essere accordato per un'area superiore a duecento ettari. Allo stesso ricercatore possono essere accordati piu' permessi purche' nel complesso non sia superato il limite dei quattrocento ettari.

    3. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 2 la superficie accordata puo' essere ridotta o ampliata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare del permesso. L'istanza di ampliamento e' pubblicata con le modalita' di cui all'art. 4, comma 3.

    4. La durata del permesso di ricerca ha validita' fino a tre anni a decorrere dalla data del rilascio e puo' essere prorogata, previa istanza motivata del titolare, fino ad un massimo di un anno.

    L'istanza di proroga e' pubblicata con le modalita' di cui all'art.

    4, comma 3.

    5. Il titolare del permesso di ricerca deve notificare il relativo provvedimento ai proprietari o ai possessori a qualunque titolo dei terreni interessati dai lavori di ricerca almeno trenta giorni prima del loro inizio.

    6. Il titolare del permesso di ricerca presenta alla Regione una relazione di fine ricerca contenente i dati tecnici e la documentazione relativa alle spese sostenute ed alle opere eseguite per le finalita' di cui all'art. 11, comma 3.

    Art. 4.

    Istanza per il rilascio del permesso 1. Il permesso di ricerca e' rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta purche', in relazione agli investimenti programmati, abbia la necessaria idoneita' tecnica ed economica.

    2. L'istanza e' presentata al dirigente del Servizio regionale competente in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali, di seguito dirigente del Servizio regionale, allegando, ai fini di cui al comma 1, il programma di ricerca e dei relativi investimenti, nonche' ogni altra documentazione prevista dal regolamento di cui all'art. 39.

    3. L'istanza di rilascio del permesso e' pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni interessati. La pubblicazione e' preceduta dall'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione a spese del richiedente.

    Art. 5.

    Istanze concorrenti per il rilascio del permesso 1. Piu' istanze di rilascio sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresi' presentate, pena l'inammissibilita', non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'Albo Pretorio effettuata ai sensi dell'art. 4, comma 3.

    2. In caso di concorso di piu' istanze di rilascio e' preferito il soggetto che presenti la capacita' tecnico-economica piu' idonea alla ricerca ed il miglior programma di ricerca e dei relativi investimenti, tenendo conto delle ricadute per l'economia locale e della sostenibilita' ambientale degli interventi. Le istanze sono valutate nel rispetto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all'art. 39. A parita' di condizioni prevale la priorita' nella presentazione dell'istanza.

    Art. 6.

    Rilascio del permesso 1. Il permesso di ricerca e' rilasciato dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti di cui all'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) e del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del piano di cui all'art. 35.

    2. Il rilascio del permesso di ricerca e' subordinato all'acquisizione del parere espresso dai Comuni interessati per territorio. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall'acquisizione.

    3. Il provvedimento contiene:

  9. l'individuazione e l'estensione della superficie accordata in permesso e la durata del permesso stesso;

  10. la determinazione del diritto annuo da corrispondere ai sensi dell'art. 29, comma 1 e la determinazione del deposito cauzionale di cui all'art. 7.

    4. Il permesso di ricerca puo' contenere eventuali prescrizioni e limitazioni.

    5. Il dirigente del Servizio regionale puo' disporre, con atto motivato, il diniego del permesso di ricerca e puo' sospendere per il tempo necessario i permessi di ricerca gia' rilasciati per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, oppure a seguito di istanza motivata del titolare.

    Art. 7.

    Deposito cauzionale 1. Il titolare del permesso di ricerca entro un mese dalla notifica del rilascio versa in favore della Regione un deposito cauzionale vincolato per l'intero periodo di durata del permesso mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo pari al dieci per cento della spesa indicata nel programma di cui all'art. 4, comma 2.

    Art. 8.

    Cessazione del permesso di ricerca 1. Il permesso di ricerca cessa, oltre che per la scadenza del termine di durata, nei seguenti casi:

  11. rinuncia;

  12. decadenza;

  13. revoca.

    2. La dichiarazione di rinuncia e' presentata al dirigente del Servizio regionale, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non puo' essere sottoposta a condizioni. Resta fermo l'obbligo relativo al pagamento del diritto annuo di cui all'art. 29, comma 1 relativo all'annualita' in corso.

    3. Il dirigente del Servizio regionale pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca nei seguenti casi:

  14. il titolare non ha dato inizio ai lavori di ricerca nei termini stabiliti o i lavori sono stati sospesi da oltre tre mesi senza giustificato motivo;

  15. il titolare ha utilizzato in qualsiasi forma le acque captate o ha violato le prescrizioni e le limitazioni imposte;

  16. il titolare non ha provveduto al pagamento del diritto annuo.

    4. La decadenza dal permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, diritto a rimborsi, compensi o indennita'. Essa e' pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, previa contestazione dei relativi motivi all'interessato, il quale puo' presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici giorni.

    5. Per sopravvenuti. motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale puo' disporre la revoca del permesso di ricerca. La Regione provvede all'indennizzo delle spese sostenute.

    Art. 9.

    Concessione per la coltivazione dei giacimenti 1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) e' subordinata al rilascio della relativa concessione.

    2. La durata della concessione e' proporzionata all'entita' degli investimenti e degli ammortamenti programmati e comunque non superiore ad anni venticinque.

    3. E' consentita, all'interno dell'area di concessione, la ricerca di altre acque minerali naturali, di sorgente e termali diverse dall'acqua oggetto della concessione, esclusivamente al titolare della concessione stessa. A tale attivita' si applicano le...

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