DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 giugno 2008, n. 22 - Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 26 agosto 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'articolo 17, commi 3, 4 e 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1388 di data 30 maggio 2008 avente per oggetto 'Riapprovazione con modifiche del 'Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica' di cui all'art. 17, commi 3, 4 e 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), e revoca della deliberazione 30 novembre 2007 n. 2668';

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 17, commi 3, 4 e 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), i procedi-menti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, attenendosi a criteri di semplificazione amministrativa e perseguendo la razionale ed efficiente gestione, il risparmio e la salvaguardia delle risorse idriche.

Art. 2.

Ambito di applicazione 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, l'utilizzazione delle acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, e' subordinata agli adempimenti disciplinati dal presente regolamento.

  1. Possono essere effettuati liberamente, nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, di tutela ambientale ed igienico-sanitaria:

    1. la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici;

    2. i prelievi attuati con mezzi provvisori per lo spegnimento di incendi, per interventi di protezione civile, o per l'espletamento delle relative esercitazioni;

    3. i prelievi occasionali di lieve entita', attuati senza mezzi meccanici, di acque superficiali e di sorgente.

  2. Il regolamento non si applica alle acque minerali e termali, che continuano ad essere regolate dalla relativa disciplina.

  3. I procedimenti riguardanti le derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico sono soggetti alla disciplina del presente regolamento solo nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento medesimo.

    Art. 3.

    Definizioni 1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

    1. acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un'impresa per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze alimentari;

    2. acqua pubblica: tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo;

    3. acqua reflua recuperata: acqua proveniente da impianto di depurazione dedicato dopo aver subito trattamenti prestabiliti per ottenere la qualifica di 'recuperata';

    4. acque sotterranee: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno e che non affiorano naturalmente in superficie;

    5. acque superficiali: acque che scorrono o si trovano in superficie, comprese le acque dei subalvei e dei corpi idrici artificiali, con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue;

    6. adduzione: trasporto dell'acqua dal corpo idrico al luogo di utilizzo;

    7. bilancio idrico: rapporto fra la disponibilita' di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi;

    8. corpo idrico: luogo naturale o artificiale ove scorre o si raccoglie l'acqua;

    9. derivazione: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;

    10. deflusso minimo vitale (DMV): livello minimo di deflusso di acqua in un corpo idrico superficiale o in una sorgente atto a garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;

    11. opere di restituzione: opere atte a trasportare in un corpo idrico superficiale l'acqua gia' utilizzata;

      1) periodo di prelievo: frazione di anno in cui la derivazione d'acqua puo' essere esercitata;

    12. pozzo: struttura realizzata mediante uno scavo o una perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo;

    13. sorgente: qualsiasi emergenza spontanea in superficie delle acque sotterranee, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali. Ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione le sorgenti sono considerate alla stregua di acque superficiali;

    14. uso dell'acqua: tipologia di utilizzo dell'acqua derivata;

    15. uso domestico: uso igienico sanitario e potabile, innaffiamento di orti e giardini, abbeveraggio del bestiame, ed in generale usi limitati alle esigenze familiari non collegati in alcun modo all'esercizio di un'attivita' che produce reddito;

    16. utenza: uno o piu' usi dell'acqua posti in capo ad uno o piu' soggetti determinati dalla legge o da provvedi-mento dell'autorita' concedente;

    17. utilizzazione: significato d'insieme comprendente la derivazione, la traduzione, l'utilizzo vero e proprio e la restituzione dell'acqua.

      Art. 4.

      Differenziazione dei procedimenti 1. I procedimenti relativi alle derivazioni e alle utilizzazioni di acqua pubblica si differenziano in concessioni ed autorizzazioni.

  4. Le concessioni sono rilasciate secondo la procedura ordinaria prevista dal capo II o, nei soli casi individuati dall'art. 23 in relazione alla ridotta quantita' di risorsa idrica interessata dalla derivazione o al limitato periodo di utilizzo, secondo le procedure semplificate previste dal capo III.

  5. Sono altresi' rilasciate secondo la procedura ordinaria prevista dal capo II le concessioni di derivazione ed utilizzazione per usi multipli delle acque, ivi compreso l'uso a scopo idroelettrico con impianti di potenza nominale media annua non superiore a 3000 kw, purche' quest'ultimo uso sia accessorio e richiesto contestualmente ed entro gli stessi limiti di un altro uso principale.

  6. Gli usi multipli delle acque previsti dall'art. 40 sono assoggettati alle autorizzazioni disciplinate dal capo V.

  7. Sono subordinate solo a preventiva dichiarazione o comunicazione secondo le modalita' stabilite dal capo VI le attivita' e le utilizzazioni individuate dagli articoli 46 e 47.

    Art. 5.

    Norme comuni a tutti i procedimenti 1. Chi intende utilizzare acqua pubblica deve presentare domanda, dichiarazione o comunicazione alla struttura della Provincia competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, di seguito denominata 'struttura provinciale competente'.

  8. La struttura provinciale competente predispone i modelli per la presentazione delle domande, delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste da questo regolamento, in conformita' agli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I ed L del presente regolamento.

  9. La struttura provinciale competente verifica la completezza della domanda o della comunicazione e puo' richiedere, per una sola volta, la regolarizzazione o il completamento della documentazione, assegnando un termine entro il quale l'interessato deve corrispondere alla richiesta. Il mancato invio di quanto richiesto nel termine assegnato senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di trenta giorni concesso a seguito di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT