LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 2008, n. 9 - Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), in materia di composizione della Giunta provinciale, di ineleggibilita' e di incompatibilita'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 15 luglio 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia) 1. All'art. 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. nel comma 1 le parole: 'e dagli assessori' sono sostituite dalle seguenti: 'e da non piu' di otto assessori';

  2. nel comma 2 le parole: 'nel numero massimo corrispondente al 25 per cento del numero degli assessori, se necessario arrotondato all'unita' superiore' sono sostituite dalle seguenti: 'nel numero massimo di tre'.

Art. 2.

Modificazione dell'art. 16 della legge provinciale n. 2 del 2003

  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale n. 2 del 2003 e' abrogata.

    Art. 3.

    Modificazioni dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2003

  2. Nella lettera e) del comma 4 dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2003 le parole: 'di cui all'art. 16, comma 1, lettere a), b) e c)' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'art.

    16, comma 1, lettere a) e c),'.

  3. Il comma 10 dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2003 e' abrogato.

    Art. 4.

    Modificazione dell'art. 73 della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT