LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2008, n. 7 - Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 1° luglio 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. Questa legge, nel rispetto della liberta' di scelta e delle convinzioni culturali e religiose di ogni individuo, disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei, secondo i principi stabiliti dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Per quanto non espressamente disciplinato da questa legge si applica il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), ferme restando le competenze dei comuni in materia.

Art. 2.

Autorizzazione alla cremazione 1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dall'ufficio competente del comune dove e' avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.

L'autorizzazione e' concessa nel rispetto della volonta' espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 130 del 2001, in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volonta' da parte del defunto, si fa riferimento alla volonta' del coniuge o, in difetto, del parente piu' prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

Art. 3.

Consegna e trasporto delle ceneri 1. Le ceneri sono consegnate ai soggetti individuati nella manifestazione di volonta' del defunto. In mancanza di manifestazione di volonta' le ceneri sono consegnate ai soggetti indicati nell'art.

3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della legge n. 130 del 2001, con le modalita' previste dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

  1. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non e' soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorita' sanitaria. Il comune che autorizza il trasporto e' tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

    Art. 4.

    Destinazione delle ceneri 1. La diretta relazione tra le ceneri e la salma e' assicurata dall'apposizione sulla bara, prima della cremazione, dei dati identificativi del defunto.

  2. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:

    1. disperse, con le modalita' indicate nell'art. 5;

    2. conservate in un'urna sigillata, che e'...

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