LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2009, n. 1 - Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche».

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 30 gennaio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 26/2003

  1. All'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al secondo periodo del comma 1 le parole 'esclusivamente a societa' di capitali' sono sostituite dalle parole 'esclusivamente a societa' patrimoniali di capitali';

    2. alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: 'Le societa' patrimoniali e la societa' di cui all'art. 49, comma 3, lettera a), perseguono politiche di responsabilita' sociale e redigono il bilancio sociale.';

    3. il comma 1-bis e' abrogato;

    4. il terzo periodo del comma 2 e' abrogato;

    5. alla fine del comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: 'I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.';

    6. al comma 6 le parole 'a societa' di capitali scelte' sono sostituite dalle parole 'a imprenditori o a societa' in qualunque forma costituite scelti'.

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 26/2003

  2. Il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 26/2003 e' abrogato.

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 26/2003

  3. All'art. 43 della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. il punto 1) della lettera a) del comma 1 e' abrogato;

    2. al punto 4) della lettera a) del comma 1 le parole 'ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 152/1999' sono sostituite dalle parole 'ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n.

    152/2006'.

    Art. 4.

    Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 26/2003

  4. All'art. 44 della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la lettera h-bis) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

      'h-bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe, degli sbarramenti di ritenuta al servizio di grandi derivazioni d'acqua pubblica e degli sbarramenti di ritenuta adibiti alla laminazione delle piene, nonche' l'approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'art.

      114 del decreto legislativo n. 152/2006, fatte salve le competenze statali in materia di dighe; ';

    2. dopo la lettera h-bis) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

      'h ter) la verifica del piano d'ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall'Autorita' d'ambito ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera b), ferme restando le funzioni dell'Autorita' di cui all'art.

      149, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006;

      h-quater) il monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'art.

      5, comma 5 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2003, n. 26, ''Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche''), delle prestazioni e dei livelli di qualita' del servizio erogato stabiliti nel contratto di servizio e negli standard qualitativi fissati dalla Regione.';

    3. dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

      '1-bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili agli enti locali e alle loro forme associative in ordine alle materie disciplinate dal presente Titolo, la regione ha diritto di rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'art.

      16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato.'.

      Art. 5.

      Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 26/2003

  5. L'art. 48 della legge regionale n. 26/2003 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 48 (Autorita' d'ambito) - 1. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e i comuni, per l'ambito della citta' di Milano il solo comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorita' d'ambito, di seguito Autorita', nella forma di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000 e, per il Comune di Milano, nelle forme di cui all'art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000.

  6. Spetta all'Autorita':

    1. l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali;

    2. l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;

    3. la definizione, in conformita' allo schema tipo regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

    4. la definizione, in conformita' allo schema tipo regionale, dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'Autorita' e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;

    5. la determinazione, in conformita' alle indicazioni regionali, del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalita' di riparto tra i soggetti interessati;

    6. la vigilanza sulle attivita' poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico, nonche' il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;

    7. la definizione delle modalita' di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;

    8. l'individuazione degli agglomerati di cui all'art. 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 152/2006;

    9. il rilascio dopo l'affidamento dell'erogazione del servizio, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria ai sensi dell'art.

      124, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 acquisito il parere dei soggetti cui compete l'erogazione del servizio idrico integrato e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria;

    10. la dichiarazione di pubblica utilita' e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.

      327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorita' competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.

  7. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), c) ed e), e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorita' in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

  8. L'Autorita' trasmette alla regione il piano d'ambito e i relativi aggiornamenti entro dieci giorni dalla delibera di approvazione. La Giunta regionale verifica il piano in base ai criteri di cui all'art. 149, comma 6, del decreto legislativo n.

    152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti.'.

    Art. 6.

    Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 26/2003

  9. All'art. 49 della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      '1. L'Autorita' organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando l'attivita' digestione delle reti dall'attivita' di erogazione dei servizi. In sede di approvazione del piano d'ambito, o con successiva modifica, l'Autorita' puo' deliberare la non separazione fra gestione ed erogazione ai sensi. dell'art. 2, comma 6, in ragione di condizioni di maggior favore che tale scelta comporta a beneficio dell'utenza servita. Qualora il piano preveda la non separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, allo stesso o alla sua modifica deve essere allegata una relazione che espliciti le condizioni di maggior favore. L'affidamento...

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