N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 giugno 2009

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai fini del presente atto;

Contro la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della regione Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 2 aprile 2009, recante 'Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilita' dei documenti informatici nella pubblica amministrazione'. La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri del 21 maggio 2009 come da estratto del relativo verbale che si deposita unitamente alla relazione del Ministro proponente.

Con la legge n. 9 del 26 marzo 2009, che consta di tredici articoli, la Regione Piemonte ha dettato norme in materia di pluralismo informatico.

La suddetta normativa, secondo le intenzioni del legislatore regionale, e' finalizzata a favorire il pluralismo informatico, garantire l'accesso e la liberta' di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed a favorire l'eliminazione di ogni barriera dovuta all'uso di standard non aperti.

La Regione Piemonte, in particolare, con la predetta normativa tende ad incentivare la diffusione e lo sviluppo del software libero in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e, nel contempo, persegue l'obiettivo della massima divulgazione dei propri programmi informatici sviluppati come software libero.

Cio' detto, la legge regionale in esame 'Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilita' dei documenti informatici nella pubblica amministrazione', presenta profili di illegittimita' costituzionale.

Talune disposizioni, infatti, sono censurabili sotto il profilo della legittimita' costituzionale in quanto violano la competenza statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lettera e) Cost., nonche' la tutela del diritto d'autore, incidendo sulla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera 1) Cost.

In particolare, il comma 3 dell'art. 1 prevede che alla cessione di software libero non si applichino le disposizioni di cui all'art.

171-bis della legge 22...

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