N. 216 SENTENZA 8 - 14 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE.

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-24 luglio 2008, depositato in cancelleria il 29 luglio 2008 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese;

Udito l'avvocato dello Stato Fabio Tortora per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 21-24 luglio 2008 e depositato il 29 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008).

La disposizione impugnata stabilisce che 'ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale '10.000 alloggi per il 2012' approvato con Delib. C.R. 20 dicembre 2006, n. 93-43238'.

Il ricorrente osserva che la disposizione modifica la disciplina sostanziale dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (Irap) perche' introduce un'ulteriore ipotesi di deduzione, rispetto a quelle previste dagli artt. 11, 11-bis e 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), istitutivo del tributo, in assenza di disposizioni che consentano al legislatore regionale un simile intervento.

La difesa statale menziona la giurisprudenza costituzionale secondo la quale sono tributi propri delle...

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