Ordinanza nº 50 da Constitutional Court (Italy), 09 Marzo 2016

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione09 Marzo 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 50

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giuseppe FRIGO Presidente

- Paolo GROSSI Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso dal Giudice di pace di Termini Imerese nel procedimento penale a carico di G.P. con ordinanza del 12 dicembre 2014, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 12 dicembre 2014, il Giudice di pace di Termini Imerese, nel corso del processo penale nei confronti di una persona imputata del delitto di lesioni personali colpose (art. 590 del codice penale), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui esclude l’applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento penale davanti al giudice di pace;

che il giudice a quo riferisce che alla prima udienza di trattazione il difensore dell’imputato aveva chiesto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 274 del 2000 nella parte in cui non consente di accedere a detto rito alternativo nel procedimento dinanzi al giudice di pace;

che, ad avviso del rimettente, la questione sarebbe rilevante, giacché solo la preclusione stabilita dalla norma censurata impedirebbe di accogliere la richiesta della difesa;

che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva che, dai lavori preparatori del codice di procedura penale, emergerebbe con chiarezza...

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