Sentenza nº 49 da Constitutional Court (Italy), 09 Marzo 2016
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 09 Marzo 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 49
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Marta CARTABIA Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
- Franco MODUGNO
- Augusto Antonio BARBERA
- Giulio PROSPERETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 84-bis, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana nel procedimento vertente tra D.M.M. e il Comune di Firenze con ordinanza del 25 marzo 2015, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dellanno 2015.
Visto latto di intervento della Regione Toscana;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto in fatto
-
− Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, nel giudizio promosso da D.M.M., nei confronti del Comune di Firenze, per lannullamento dellordinanza 28 febbraio 2014, n. 130, notificata l8 marzo 2014, con la quale veniva dichiarata linefficacia della DIA/SCIA n. 6319/2012 presentata dal ricorrente, con contestuale ordine di rimessa in pristino ex art. 135, comma 2, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), con ordinanza del 25 marzo 2015, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2015, ha sollevato questione di legittimità costituzione dellart. 84-bis, comma 2, lettera b), della suddetta legge regionale n. 1 del 2005, la cui rubrica reca «Poteri di vigilanza in caso di SCIA», che prevede: «Nei casi di SCIA relativa ad interventi di cui allarticolo 79, comma 1, lettere b), d), e) ed f) e di cui allarticolo 79, comma 2, lettere a), b), c) ed e), decorso il termine di trenta giorni di cui allarticolo 84, comma 6, possono essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori qualora ricorra uno dei seguenti casi: [ ] b) in caso di difformità dellintervento dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi», in riferimento allart. 117, terzo comma, e secondo comma, lettera m), della Costituzione.
-
− Premette il rimettente, in fatto, che il ricorrente, proprietario di una unità immobiliare ad uso civile abitazione ricadente in zona urbanisticamente classificata come agricola nel Comune di Firenze, intendendo avvalersi dei benefici della normativa regionale sul cosiddetto piano casa (legge della Regione Toscana 8 maggio 2009, n. 24, recante «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio delleconomia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente»), presentava in data 10 settembre 2012 una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) finalizzata alla realizzazione di un ampliamento della predetta abitazione mediante chiusura di un preesistente loggiato.
Successivamente alla presentazione della segnalazione nessuna indicazione ostativa era pervenuta da parte del Comune di Firenze, sicché i lavori erano stati eseguiti, e ne era stata comunicata lultimazione in data 25 febbraio 2013.
Con nota del 25 giugno 2013, il Comune di Firenze dava avviso dellavvio di un procedimento di accertamento edilizio ai sensi dellart. 84-bis della legge regionale n. 1 del 2005, in quanto lampliamento non rientrava tra quelli consentiti dalla legge regionale n. 24 del 2009.
Con ulteriore provvedimento del 28 febbraio 2014 il responsabile della direzione urbanistica del Comune di Firenze dichiarava inefficace la SCIA ed ordinava la rimessione in pristino.
-
− Il TAR, ai fini del vaglio del secondo motivo di ricorso, che verteva sulla violazione dellart. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in quanto con il provvedimento impugnato lAmministrazione avrebbe dichiarato inefficace la SCIA senza dare conto della sussistenza dei presupposti per lesercizio del potere di autotutela, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 84-bis della legge regionale n. 1 del 2005, introdotto dallart. 22 della legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 40, che reca «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sulleliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio delleconomia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)».
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