LEGGE REGIONALE 2 aprile 2009, n. 10 - Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 2 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. n. 4/1973) 1. L'articolo 33 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), come modificato dalla legge regionale 16 dicembre 1991, n. 58 (Modifica ed integrazione della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di referendum consultivo sulla istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni comunali e le denominazioni dei Comuni, con riferimento al nuovo testo dell'articolo 60 dello Statuto), e' sostituito dal seguente:

'Art. 33 -1. Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'articolo 133, comma 2, della Costituzione, e' deliberato dal Consiglio regionale su iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 44 dello Statuto ed in conformita' alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

  1. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da sottoporre a votazione, nonche' i comuni o il comune in cui gli elettori sono chiamati a consultazione.

  2. Al referendum consultivo sono chiamati:

    1. nel caso di istituzione di nuovi comuni, tutti gli elettori residenti nei comuni interessati dalla variazione territoriale;

    2. nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nel territorio dei comuni interessati dalla modificazione territoriale;

    3. nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato.

  3. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), con la deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio regionale puo' limitare il referendum alla sola popolazione residente nella parte di territorio che intende costituirsi in comune autonomo, qualora tale parte di territorio abbia una caratterizzazione distintiva, nonche' manchi di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo.

  4. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), con la deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio regionale puo' limitare il referendum alla sola popolazione residente nella parte di territorio del comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 4.

  5. Nel caso in cui la richiesta di...

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