Sentenza nº 44 da Constitutional Court (Italy), 03 Marzo 2016
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 03 Marzo 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 44
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo GROSSI Giudice
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
- Franco MODUGNO
- Augusto Antonio BARBERA
- Giulio PROSPERETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 4 (rectius: art. 4, comma 1) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nellart. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona con due ordinanze del 15 dicembre 2014, iscritte ai nn. 169 e 170 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dellanno 2015.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto in fatto
-
La Commissione tributaria provinciale di Cremona, con due ordinanze di identico tenore, emesse in data 10 novembre 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, dellart. 4 (rectius: art. 4, comma 1) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nellart. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione anche nel caso in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti.
1.1.− Il giudice rimettente espone nei seguenti termini le vicende processuali.
Nellordinanza n. 169 del 2015 riferisce che, in data 1° luglio 2013, su delega del Comune di Casalmaggiore (Cremona), il concessionario ufficio Area riscossioni spa avente sede in Mondovì (Cuneo) notificava alla contribuente C.E. avvisi di accertamento ICI, anni 2008, 2009 e 2010, per il mancato pagamento delle imposte, in relazione ad un terreno di sua proprietà, in quanto la stessa non lo aveva dichiarato come area fabbricabile. Nellordinanza n. 170 del 2015 riferisce che, in data 2 luglio 2013, su delega del medesimo Comune di Casalmaggiore, lo stesso concessionario avente sede in Mondovì notificava alla contribuente Z.A. avvisi di accertamento ICI, anni 2008, 2009 e 2010, per il mancato pagamento delle imposte, in relazione ad un terreno di cui ella era usufruttuaria, in quanto la stessa non lo aveva dichiarato come area fabbricabile.
Avverso tali atti, le contribuenti C.E. e Z.A. proponevano, ciascuna, ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale (dora innanzi «CTP») di Cremona, affermando di individuare la competenza territoriale della Commissione adita, tenuto conto che nella circoscrizione di Cremona erano ubicati gli immobili oggetto dellaccertamento e ritenendo questa «linterpretazione più logica dellart. 4 del d.lgs. n. 546/1992». Nel merito, le ricorrenti evidenziavano che i terreni costituivano area pertinenziale tenuta a giardino e classificata a verde privato, come tali inutilizzabili a fini edificatori; che tali situazioni erano note al Comune, sicché non vi era obbligo di informarlo al riguardo; che, inoltre, per quanto riguarda il giudizio relativo alla contribuente C.E., le sanzioni non erano irrogabili in quanto lomissione di tale comunicazione non aveva impedito laccertamento e, per quanto riguarda il giudizio relativo alla contribuente Z.A., il terreno era sempre stato coltivato dai titolari con laiuto dei familiari, non assumendo, quindi, alcun rilievo, ai fini del carattere agricolo del terreno, lintervenuto pensionamento della contribuente quale coltivatrice diretta. Per i suddetti motivi, entrambe le ricorrenti instavano per lannullamento degli impugnati atti, con rifusione delle spese del giudizio.
Si costituiva, in entrambi i giudizi, lufficio Area riscossioni spa di Mondovì, eccependo lincompetenza territoriale della Commissione adita sul presupposto, più volte stabilito dalla Corte di cassazione, che lindividuazione del giudice territorialmente competente avrebbe dovuto essere determinata dallubicazione dellufficio che aveva emanato latto. Nel sottolineare come, a norma dellart. 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale competenza fosse inderogabile, il concessionario rilevava che, dunque, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato innanzi alla CTP di Cuneo, tenuto conto che latto impugnato era stato emesso dallArea riscossioni spa avente sede in Mondovì. Nel merito, il concessionario replicava alla contestazione della ricorrente C.E., evidenziando che una parte del terreno era area libera, nella quale sarebbe stato possibile edificare; inoltre, la sanzione doveva applicarsi avendo lomissione arrecato pregiudizio allesercizio di controllo, ancorché non avesse impedito laccertamento. Nel giudizio relativo al terreno di cui era usufruttuaria la contribuente Z.A., il concessionario segnalava che una parte del terreno era edificabile e quindi, in quanto tale, soggetto ad imposta, atteso che, per gli anni di imposizione, la ricorrente non risultava avere versato i contributi di coltivatore diretto. Il concessionario, in entrambi i giudizi, chiedeva, preliminarmente, che fosse dichiarata lincompetenza territoriale della Commissione adita, competente essendo la CTP di Cuneo e, in subordine, che fosse respinta la domanda della ricorrente, con rifusione delle spese del giudizio.
1.2. La CTP di Cremona, in ciascuna delle ordinanze di rimessione affermata la rilevanza della questione rispetto alla definizione dei giudizi in corso, atteso che lapplicazione della norma denunciata avrebbe determinato, per entrambi, la declinatoria della propria competenza territoriale in favore della CTP di Cuneo solleva dubbi di costituzionalità del citato art. 4, comma 1, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
A parere del giudice rimettente, lindividuazione della competenza in ragione della sede del concessionario potrebbe comportare, così come accaduto nelle fattispecie in esame, effetti processuali distonici rispetto alla ratio che dovrebbe ispirare la norma, ovverosia quella di rapportare la competenza in prossimità del luogo in cui gli interessi della pubblica amministrazione e del contribuente risultano...
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