Ordinanza nº 48 da Constitutional Court (Italy), 03 Marzo 2016

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione03 Marzo 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 48

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo GROSSI Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della delibera della Giunta della Regione autonoma Sardegna n. 45/2 del 25 ottobre 2013, che ha approvato «in via preliminare, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 4/2009, l’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, approvato in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 dicembre 2013, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2014 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2014.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 30 dicembre 2013, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2014 ed iscritto al n. 1 del reg. confl. enti 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Regione autonoma Sardegna per l’annullamento, previa dichiarazione di non spettanza, della delibera della Giunta della Regione autonoma Sardegna n. 45/2 del 25 ottobre 2013, che ha approvato «in via preliminare, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 4/2009, l’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, approvato in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006»;

che, ad avviso del ricorrente, l’adozione unilaterale del piano paesaggistico regionale, senza il previo accordo con i competenti organi statali, si porrebbe in contrasto con i limiti dettati dall’art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

che tale disposizione, infatti, pur contemplando l«edilizia ed urbanistica» tra le materie di potestà legislativa esclusiva della Regione, precisa che dette attribuzioni sono esercitate nel rispetto delle «norme fondamentali delle riforme...

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