N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2007

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva.

Premesso: la controversia verte sulla domanda di risoluzione per inadempimento di contratto di locazione abitativa dall'Ente locatore proposta nei confronti del conduttore Scotti Luciano e della 'terza' occupante l'immobile locato Casano Maria Teresa . L'Enasarco muove allo Scotti addebito per essersi da tempo trasferito dall'appartamento in Roma alla via P. Mascagni n. 2, oggetto del contratto, trasferendone il godimento alla Casano. I convenuti si sono costituiti per opporsi alla domanda e la Casano rivendica diritto a succedere nel contratto al proprio ex convivente Luciano Scotti. Le risultanze acquisite hanno evidenziato le seguenti circostanze di fatto. Lo Scotti e' da molti anni titolare del rapporto locativo per l'appartamento di via Mascagni, nel quale prese ad bitare sin dal 1957, anche se il contratto e' stato rinnovato con decorrenza 1° luglio 2003; nel corso del rapporto aveva stabilito convivenza more uxorio con la Casano, con la quale ha coabitato nell'immobile locato dal 1988; di recente, dal novembre 2003, i due si sarebbero concordemente separati sia pure con la dichiarata intenzione di volersi riunire, una volta superati problemi di salute;

lo Scotti si e' allontanato dall'appartamento.

Osserva: nell'attuale quadro normativo il diritto vantato dalla Casano a succedere nel contratto di locazione - che ripetutamente afferma di aver sollecitato alla Fondazione locatrice - non trova riconoscimento. L'art. 6 della legge n. 39 luglio 1978, n. 392 tuttora vigente in quanto non abrogato dalla nuova legge sulle locazioni abitative n. 431 del 30 dicembre 1998 - per quanto ampiamente rimaneggiato dagli interventi della Corte costituzionale, tutti in direzione dell'ampliamento della sfera dei successibili, non prevede la successione del convivente nel caso di allontanamento del predetto per separazione 'di fatto' in assenza di prole naturale parte sin qui ritenuta necessaria dell'aggregato coabitante quoad successionem. Appare allora rilevante e non manifestamente infondata la seguente questione di legittimita' costituzionale, sollevata d'ufficio e fatta propria dalla convenuta: se l'art. 6, comma 4, legge n. 392/1978 sia o meno in contrasto con gli artt. 3 e 2 della Costituzione in quanto in caso di cessazione volontaria della convivenza condiziona la successione del convivente nel contratto di locazione abitativa alla presenza di prole naturale nel nucleo coabitante.

E' evidente la...

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