N. 193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 2009

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.

54012/PM del registro di segreteria prodotto da Battaglia Vincenzo, elettivamente domiciliato in Tolentino (Macerata), Galleria Europa,14, presso lo studio legale associato Guerra, contro la Direzione provinciale dell'I.N.P.D.A.P. di Pisa;

Uditi, alla pubblica udienza del 1° aprile 2009, per il ricorrente l'avv. Paolo Guerra e per l'amministrazione convenuta l'avv. Dario Marinuzzi;

Vista la propria precedente ordinanza n. 58/06 del 30 marzo 2006 con la quale questo giudice ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per lo scrutinio dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973;

Vista l'ordinanza n. 119/08 del 24 aprile 2008 con la quale la predetta Corte ha restituito gli atti stessi al giudice rimettente per un riesame della sollevata questione di costituzionalita' alla luce dello jus superveniens costituito dall'art. 1, commi 774 e 776 della legge n. 296/2006, prospettando altresi' spunti orientativi per la risoluzione della questione;

Vista la propria sentenza n. 350/08 del 19 maggio 2008 con la quale questo giudice ha ritenuto che a seguito del predetto jus superveniens ed in particolare per interpretazione autentica del legislatore desumibile dall'art. 1, comma 774, della legge n.

296/2006 rafforzata dall'abrogazione dell'art. 15, comma quinto, legge n. 724/1994 disposta dal successivo comma 776, l'indennita' integrativa speciale deve intendersi parte integrante del trattamento pensionistico indipendentemente dalla decorrenza e come tale spetti in misura intera su ogni pensione a decorrere dal 1° gennaio 1995, rimuovendosi cosi' la prospettata illegittimita' costituzionale;

Viste le sentenze delle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti, sez. III n. 163/08 del 12 maggio 2008, n. 216 e n.

217 del 23 maggio 2008 sez. I n. 295/08 del 13 giugno 2008, sez. II n. 252/08 del 26 giugno 2008 e n. 297/08 del 18 settembre 2008, con le quali e' stata sostanzialmente negata l'incidenza del suindicato jus superveniens nel quadro normativo relativo al cumulo della indennita' integrativa speciale in caso di plurime pensioni riaffermandosi la persistenza del divieto di cui all'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 su piu' pensioni anteriori al 31 dicembre 1994;

Vista la sentenza n. 1/QM/09 del 26 febbraio 2009 con la quale le sezioni unite della Corte dei conti, pronunziandosi sulla relativa questione di massima, hanno affermato che la...

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