N. 192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 2009

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza.

  1. - Con ricorso depositato in data 27 giugno 2008, Fenili Ornella, Premesso che 1'8 ottobre 1997 il Tribunale di Lucca con sentenza n. 96/97 aveva dichiarato il fallimento di Eurograf di Luigi Del Carlo & C. s.n. c., nonche' dei soci illimitatamente responsabili in proprio Del Carlo Luigi e Fenili Ornella; che il 7 maggio 2003 il Tribunale di Lucca aveva dichiarato con decreto la chiusura del fallimento in oggetto per intervenuto riparto dell'attivo; che essa ricorrente non era stata condannata con sentenza passata in giudicato per il reato di bancarotta fraudolenta ovvero per delitti contro l'economia pubblica,l'industria o il commercio ne' per altri delitti compiuti in connessione all'esercizio dell'impresa, come risultava dal prodotto certificato del casellario generale; che nei confronti di essa esponente non erano pendenti procedimenti penali; che pertanto ricorrevano le condizioni di cui all'art. 142 legge fall.

    per la concessione del beneficio dell'esdebitazione; tanto premesso, chiedeva che il tribunale, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, dichiarasse inesigibili nei confronti di essa ricorrente i debiti concorsuali insoddisfatti.

    Il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 26 settembre 2008, disponendo l'acquisizione dei pareri del curatore e del comitato dei creditori.

    Si costituiva l'INPS, che contestava il fondamento della istanza in oggetto. In particolare, deduceva in rito l'improponibilita' e/o inammissibilita' della domanda, in quanto la procedura fallimentare de qua era stata gia' dichiarata chiusa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006; nel merito, eccepiva l'inapplicabilita' dell'istituto dell'esdebitazione nei confronti dei crediti contributivi.

    Seguivano quindi le udienze del 29 ottobre 2008 e del 23 gennaio 2009; a e ultima udienza, il Collegio tratteneva il ricorso in decisione.

  2. - Rileva preliminarmente il Collegio che nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle condizioni ostative considerate dai nn. 1-6 dell'art. 142, legge fall.

    Occorre Osservare al riguardo: 1) che dal certificato generale del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti non emergono condanne, ne' procedimenti pendenti a carico dell'istante;

    2) che la motivata ed articolata relazione del curatore fallimentare evidenzia come la ricorrente abbia collaborato, nel corso della procedura concorsuale, con gli organi fallimentari; non abbia in alcun modo ritardato lo svolgimento della procedura; non abbia violato le disposizioni di cui all'art. 48...

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