N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 2009

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza.

  1. - Con ricorso depositato in data 14 aprile 2008, Ruggi Renato, premesso che il Tribunale di Lucca con sentenza emessa in data 7-8 aprile 1992 aveva dichiarato il fallimento della S.n.c. Fratelli Ruggi di Ruggi Renato e C. nonche' dei soci illimitatamente responsabili in proprio Ruggi Renato e Moscardini Maria; che il 16 gennaio 2003 il Tribunale di Lucca aveva dichiarato con decreto la chiusura del fallimento in oggetto per intervenuto riparto dell'attivo; che essa ricorrente non era stata condannata con sentenza passata in giudicato per il reato di bancarotta fraudolenta ovvero per delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio ne' per altri delitti compiuti in connessione all'esercizio dell'impresa, come risultava dal prodotto certificato del casellario generale; che nei confronti di essa esponente non erano pendenti procedimenti penali; che pertanto ricorrevano le condizioni di cui all'art. 142 legge fall. per la concessione del beneficio dell'esdebitazione; tanto premesso, chiedeva che il tribunale, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, dichiarasse inesigibili nei confronti di essa ricorrente i debiti concorsuali insoddisfatti.

    Il tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 15 ottobre 2003, disponendo l'acquisizione dei pareri del curatore e del comitato dei creditori.

    Si costituiva l'I.N.P.S., che contestava il fondamento della istanza in oggetto.

    In particolare, deduceva in rito l'improponibilita' c/o inammissibilita' della domanda, in quanto la procedura fallimentare de qua era stata gia' dichiarata chiusa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006; nel merito, eccepiva l'inapplicabilita' dell'istituto dell'esdebitazione nei confronti dei crediti contributivi.

    Seguiva quindi l'udienza del 23 gennaio 2009; a tale ultima udienza, il Collegio tratteneva il ricorso in decisione.

  2. - Rileva preliminarmente il Collegio che nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle condizioni ostative considerate dai nn. 1 - 6 dell'art. 142 legge fall.

    Occorre osservare al riguardo: 1) che dal certificato generale del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti non emergono condanne, ne' procedimenti pendenti a carico dell'istante;

    2) che la motivata ed articolata relazione del curatore fallimentare evidenzia come la ricorrente abbia collaborato, nel corso della procedura concorsuale, con gli organi fallimentari; non abbia in alcun modo ritardato lo svolgimento della procedura; non abbia violato le...

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