N. 210 ORDINANZA 8 - 9 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 132, della legge 27 dicembre 2003, n. 299 (recte: dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004'), e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promosso dal Tribunale di Genova nel procedimento vertente tra Parodi Roberto e l'I.N.P.S., con ordinanza del 22 luglio 2008, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella Camera di consiglio del 10 giugno 2009 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato da un lavoratore nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) allo scopo di ottenere la rivalutazione, con il coefficiente di 1,5, del periodo di lavoro nel quale egli era stato esposto all'amianto, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 22 luglio 2008, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma 132, della legge 27 dicembre 2003, n. 299 (recte: dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004'), e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui esclude dall'applicazione della disciplina previgente a quella introdotta dall'art. 47 del d.l. n.

269 del 2003 'coloro che prima del 2 ottobre 2003 non abbiano presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992', pur avendo poi presentato la domanda nel termine di decadenza di cui al menzionato art. 47;

che il rimettente premette in fatto che e' dimostrata l'esposizione dell'attore all'amianto per piu' di dieci...

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