Tar Calabria Sezione Ii

Il TAR della Calabria - Catanzaro Sez. II con decreto presidenziale n. 5/2009 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nel ricorso (R.G. n. 889/2007) proposto dalla signora Stamato Marietta contro il Provveditorato agli studi di Cosenza autorizzando la notifica per pubblici proclami nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La ricorrente, rappresentata e difesa, dall'avv. Carmela Perri, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della graduatoria provinciale definitiva, scuola elementare, 3 fascia, della Provincia di Cosenza, pubblicata il 18 luglio 2007, ivi incluse la graduatoria per l'insegnamento ai minorati psicofisici e la graduatoria per l'insegnamento della lingua inglese scuola elementare; con l'attribuzione del doppio punteggio, scuola di montagna, per gli a.s.

2004/2005 e 2006/2007, conseguenzialmente per la sua collocazione in posizione preminente, rispetto a quella occupata nell'impugnata graduatoria, dovutale in virtu' del maggiore punteggio maturato pari a punti 184, anziche' punti 160. La ricorrente lamenta: 1) la violazione e falsa applicazione della legge 26 dicembre 2006, n. 296, comma 605 e segg. del decreto 15 marzo 2007, n. 27, art. 3, sub 3.

Eccesso di potere per errore nei presupposti di diritto e per illogicita', violazione dei principio in tema di affidamento, per errata interpretazione ed applicazione, per disparita' di trattamento, errore nei presupposti, per omesso esame, per contraddittorieta', per travisamento ed ingiustizia manifesta. Si notifica il su indicato ricorso per...

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