REGOLAMENTO REGIONALE 3 novembre 2008, n. 9 - Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attivita' edilizia) - Criteri per regolamentare l'attivita' edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie delle altezze e delle distanze relative alla edificazione.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale - serie generale - della Regione Umbria n. 50 del 12 novembre 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attivita' edilizia) detta criteri per regolamentare l'attivita' edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione, finalizzate all'elaborazione dei regolamenti comunali per l'attivita' edilizia previsto all'art. 5-bis della stessa legge regionale n. 1/2004.

  1. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art.

    45, comma 2 della legge regionale n. 1/2004 assicurano, nel territorio regionale, l'uniformita' dell'attivita' tecnico amministrativa e una omogenea applicazione di requisiti, parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie ai fini del relativo titolo abilitativo.

  2. Le disposizioni del capo V in materia di distanze sostituiscono quelle dell'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

    Art. 2.

    Superficie territoriale - St 1. Si definisce superficie territoriale la superficie di una porzione di territorio definito o perimetrato dallo strumento urbanistico generale, comprensivo delle aree gia edificate o destinate all'edificazione e delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per altre opere e servizi pubblici, sia esistenti che di progetto, nonche' di eventuali aree di rispetto.

  3. Si definisce territorio agricolo, la superficie di terreno nella disponibilita' del richiedente il titolo abilitativo, secondo quanto previsto dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), fermo restando che l'edificazione e' realizzata su terreno in proprieta' o con altro diritto reale che conferisce titolo all'edificazione.

  4. Alla superficie territoriale, misurata in metri quadrati si applica l'indice di utilizzazione territoriale di cui all'art. 13.

  5. La potenzialita' edificatoria viene calcolata applicando l'indice di utilizzazione territoriale, alla superficie territoriale.

    Tale potenzialita' puo' essere incrementata considerando anche quella acquisita con atto registrato e trascritto di terreni di proprieta' diverse.

    Art. 3.

    Superficie per opere di urbanizzazione primaria 1. Le opere di urbanizzazione primaria, definite dall'art. 24, comma 7 della legge regionale n. 1/2004, riguardano: strade locali e urbane, compresi i percorsi ciclo pedonali, spazi di sosta o di parcheggio di quartiere, fognature, rete idrica, reti di distribuzione tecnologiche e per le telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato di quartiere e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi, piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale. Gli strumenti urbanistici prevedono, sulla base del regolamento regionale di cui all'art. 62, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 11/2005 e dell'art. 1, commi 258 e 259 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), aree aggiuntive o immobili, quali opere di urbanizzazione primaria, destinate ad insediamenti per l'edilizia residenziale pubblica e sociale.

  6. La superficie e la qualificazione delle opere di urbanizzazione primaria e' definita dagli strumenti urbanistici o dal piano comunale dei servizi o dal progetto delle opere.

  7. Si definisce sede stradale l'area delimitata dai confini della proprieta' stradale, che comprende la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili, le opere di sostegno e le fasce di pertinenza destinate alla viabilita', oltre a quanto indicato dalla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi) e relative disposizioni attuative.

  8. Per spazi di sosta o di parcheggio, si intende la superficie dell'area destinata alla sosta degli autoveicoli con esclusione di una quota pari al trenta per cento della superficie delle corsie di distribuzione. L'area di sosta ha dimensione minima di metri lineari 2,50 per 5,50. Le corsie di manovra hanno dimensione minima pari a metri lineari 3,50 e metri lineari 6,00, rispettivamente per la sosta longitudinale e perpendicolare al bordo della carreggiata, ferme restando le normative in materia di prevenzione incendi. La corsia di manovra e' resa indipendente dalle sedi stradali extraurbane ed urbane di scorrimento. Per quanto non espressamente disposto dal presente comma sono applicabili le possibilita' di deroga previste dal decreto ministeriale 5 novembre 2001 (norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).

  9. La larghezza dei marciapiedi di pertinenza delle strade, delle aree di sosta o dei parcheggi non puo' essere inferiore a metri lineari 1,50, liberi da qualsiasi ostacolo.

    Art. 4.

    Superficie per opere di urbanizzazione secondaria 1. Le opere di urbanizzazione secondaria, definite dall'art. 24.

    comma 8 della legge regionale n. 1/2004, riguardano: asili nido e scuole d'infanzia, scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e territoriali e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi, centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie, costruzioni cimiteriali, nonche' quelli previsti dalla legge 1°agosto 2003. n. 206 (disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attivita' similari e per la valorizzazione del loro ruolo). Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati alto smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti speciali pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. Tra le opere di urbanizzazione secondaria sono comunque incluse, ove non sopra precisato, le aree per dotazioni territoriali e funzionali destinate ad attrezzature di interesse sovracomunale.

  10. La superficie e la qualificazione delle opere di urbanizzazione secondaria e' definita dagli strumenti urbanistici o dal piano comunale dei servizi o dal progetto delle opere.

    Art. 5.

    Superficie fondiaria - Sf 1. Si definisce superficie fondiaria la superficie del terreno gia' edificato e/o destinato all'edificazione, al netto delle superfici destinate dallo strumento urbanistico generale e dal piano attuativo alle urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti o previste.

  11. Nel caso di intervento edilizio diretto la superficie fondiaria corrisponde alla superficie edificabile del lotto.

  12. Eventuali previsioni d'uso di superficie fondiaria finalizzata al miglioramento degli spazi pubblici esistenti, contenute nel titolo abilitativo e regolate da convenzione o atto d'obbligo, qualora non prescritte dagli strumenti urbanistici non riducono la superficie fondiaria da computare ai fini del calcolo della potenzialita' edificatoria del lotto.

  13. Alla superficie fondiaria, misurata in metri quadrati, si applica l'indice di utilizzazione fondiaria di cui all'art. 14.

  14. In base alla superficie fondiaria viene calcolata la potenzialita' edificatoria dei lotti.

    Art. 6.

    Superficie asservita - Sa 1. Si definisce superficie asservita la superficie territoriale o fondiaria, espressa in metri quadrati, necessaria a legittimare l'edificazione rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

  15. Le aree asservite ad un edificio per l'applicazione degli indici di cui al capo III, possono restare di proprieta' diversa ovvero essere cedute a terzi, purche' nell'atto pubblico di trasferimento, registrato e trascritto, risulti l'obbligo della loro inedificabilita' in rapporto all'indice utilizzato.

  16. Nel caso si intervenga su di un edificio esistente mediante aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, o si realizzino nuovi edifici nelle superfici territoriale o fondiaria di cui agli articoli 2 e 5, per determinare la superficie da asservire al nuovo intervento, devono essere considerati anche gli edifici gia' esistenti. Efatta salva l'ipotesi in cui le norme di attuazione del PRG consentano incrementi di superficie utile coperta indipendentemente dal rispetto dell'indice di zona o i casi in cui sono applicabili modalita' premiali, compensative e perequative dei diritti edificatori in base a specifiche normative.

  17. L'area asservita a costruzioni esistenti non puo' essere asservita ad altre costruzioni, fatto salvo il caso di incremento dell'indice di edificabilita' o di una sua sottoutilizzazione, rispetto a quanto considerato al momento dell'asservimento o di modifica della destinazione e normativa urbanistica dell'area medesima.

  18. Restano ferme le normative in materia di vincolo di asservimento dei terreni previste dagli strumenti urbanistici o da normative di settore.

    Art. 7.

    Area di sedime - As 1. Si definisce area di sedime l'area, misurata in metri quadrati, ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale delle murature e delle strutture portanti esterne della costruzione sovrastante il piano di campagna e delle parti di costruzioni entroterra non ricoperte superiormente da terreno vegetale di idoneo spessore come previsto all'art. 8, comma 2, lettera b).

  19. Sono escluse dalla misurazione le sole opere aperte aggettanti dal filo esterno delle murature quali: balconi, scale, pensiline, cornicioni, spioventi, gronde. fasce di coronamento ed elementi decorativi e rampe esterne richieste da specifiche normative di sicurezza o per l'abbattimento della barriere architettoniche...

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