DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 luglio 2008, n. 28 - Abilitazione alla conduzione di impianti termici.

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 9 settembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1515 del 13 maggio 2008;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1 . Il presente regolamento disciplina l'abilitazione del personale alla conduzione di impianti termici di cui all'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18.

  1. Le qualifiche di persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile.

    Art. 2.

    Patentino di abilitazione 1. Chi intende condurre un impianto termico con una potenzialita' superiore a 232 kw deve aver conseguito il relativo patentino di abilitazione.

  2. Il patentino di abilitazione di cui all'allegato B e' rilasciato dal Presidente della Provincia a:

    1. chi ha frequentato il corso per conduttore di impianti termici, ha superato l'esame di idoneita' di cui all'art. 4 ed e' in possesso del relativo certificato;

    2. coloro che sono in possesso di certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la conduzione dei generatori di vapore rilasciato dai competenti organi statali o provinciali.

    Art. 3.

    Corsi per conduttori di impianti termici 1. I corsi per conduttori di impianti termici sono organizzati dalle ripartizioni provinciali per la formazione professionale competenti per gruppo linguistico, secondo i programmi didattici di cui all'allegato A. La durata complessiva dei corsi non deve essere inferiore alle 100 ore.

  3. Ai corsi sono ammessi coloro che hanno compiuto il 18° anno di eta' ed hanno assolto l'obbligo scolastico.

    Art. 4.

    Esame di idoneita' 1. I partecipanti al corso che hanno frequentato il corso di cui all'art. 3 per almeno l'80 per cento della sua durata complessiva, sono ammessi a sostenere una prova d'esame finale di contenuto teorico-pratico.

    Art. 5.

    Commissione d'esame 1. La Giunta provinciale nomina la commissione d'esame composta:

    1. dal Comandante del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco o da altro funzionario da questo delegato, con funzione di presidente;

    2. da un insegnante del corso, designato dall'assessore alla formazione professionale competente per gruppo linguistico;

    3. da un esperto in materia di impianti termici designato dall'assessore alla tutela dell'ambiente.

  4. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della ripartizione per la formazione professionale...

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