DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 maggio 2008, n. 23 - Integrazione del 2° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.

(Pubblicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 24 giugno 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 5 maggio 2008;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e' inserito il seguente art.

    11-bis:

    'Art. 11-bis.(Locazione di singole camere a studenti universitari) - 1. In applicazione della norma di cui all'art. 101, comma 6, della legge, l'Istituto per l'edilizia sociale puo' autorizzare la locazione di singole camere a studenti universitari.

  2. L'autorizzazione puo' essere concessa per al massimo due stanze e per due studenti universitari a condizione che la parte non locata dell'abitazione rimanga adeguata al fabbisogno della famiglia.

  3. Agli effetti della determinazione della capacita' economica ai sensi dell'art. 112 della legge, in deroga all'art. 7 non viene attribuito agli studenti universitari alcun reddito e nello stesso tempo non viene riconosciuta alcuna quota di detrazione.

  4. Insieme all'autorizzazione per l'accoglimento di studenti universitari in una abitazione in locazione dell'IPES, l'IPES comunica il canone che il titolare del contratto di locazione puo' richiedere allo studente universitario. Il canone e' pari a euro 240,00 per la stanza singola e a euro 180,00 per un posto letto in una stanza doppia.

  5. Il 25 per cento dell'importo per la sublocazione deve essere pagato dal titolare del contratto di locazione all'IPES.

  6. Le camere con superficie abitabile inferiore a 12 metri quadrati possono essere occupate solo da una persona.

  7. Le camere date in locazione devono essere completamente ammobiliate, e per il locatario deve essere a disposizione un apposito servizio (doccia, WC), o deve essere garantito l'uso congiunto dei servizi sanitari dell'abitazione.

  8. La quota parte dei costi di esercizio dell'abitazione relativi alla camera e' compresa nel canone di locazione.

  9. La domanda per l'autorizzazione alla locazione di camere ai sensi dell'art. 101, comma 6, della legge va presentata all'IPES su un modulo predisposto dall'IPES e deve comprendere, in...

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