LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 33 - Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2009.

(Pubblicata nel 1° Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e consolidamento dei conti - Modifiche alla legge regionale n. 34/78, alla legge regionale n. 16/1999, alla legge regionale n. 3/2002 e alla 1egge regionale n.

39/1997.

  1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. dopo la lettera f) del comma 3 dell'art. 37 e' aggiunta la seguente:

      'f-bis) i prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione' - Collegato 2007), che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.';

    2. l'art. 78 e' sostituito dal seguente:

      'Art. 78 (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e consolidamento dei conti). - 1. I bilanci annuali di previsione degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della legge regionale n. 30/2006, predisposti in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.

  2. Le variazioni di bilancio e l'assestamento degli enti dipendenti, di cui al comma 1, predisposti in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al Consiglio regionale dell'assestamento della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.

  3. Le variazioni di bilancio degli enti dipendenti, di cui al comma 1, predisposte in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale e approvate dagli enti stessi successivamente alla data di presentazione al Consiglio regionale dell'assestamento della regione, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio del rendiconto della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.

  4. La Giunta regionale trasmette al consiglio regionale, per l'approvazione, prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione e relative variazioni degli enti di cui al comma 1 che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.';

    1. dopo l'art. 78 e' inserito il seguente:

    'Art. 78-bis (Programmi annuali di attivita' degli enti dipendenti dalla Regione). - 1. Gli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della legge regionale n. 30/2006, trasmettono alla giunta regionale, insieme al bilancio di previsione ed entro la data stabilita per il medesimo, il programma annuale delle attivita'.

  5. Il programma annuale delle attivita' specifica le attivita' da svolgere nel corso dell'anno.

  6. Il programma annuale delle attivita' e' approvato dalla giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale.

  7. I trasferimenti regionali agli enti dipendenti, connessi allo svolgimento delle attivita' previste nel programma annuale delle attivita', sono autorizzati con l'approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati con il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale.';

    1. l'art. 79 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 79 (Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione). - 1.

    I rendiconti degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della legge regionale n. 30/2006, sono trasmessi alla giunta regionale, prima della presentazione al Consiglio regionale del rendiconto della Regione, al fine dell'approvazione del documento di cui al comma 2.

  8. La Giunta regionale trasmette al consiglio regionale un documento che illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti del sistema regionale.

  9. I rendiconti degli enti di cui al comma 1 sono redatti sulla base delle disposizioni di cui al titolo VIII della presente legge.'.

  10. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. il secondo periodo del comma 3 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente: 'La deliberazione di cui al comma 1, lettera b3), approvata dal consiglio di amministrazione, e' comunicata alla Giunta regionale.';

    2. il comma 4 dell'art. 12 e' abrogato.

  11. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. il secondo periodo del comma 6 dell'art. 63 e' abrogato;

    2. il secondo periodo del comma 7 dell'art. 63 e' abrogato;

    3. al comma 11 dell'art. 65 le parole: 'al Consiglio regionale per gli adempimenti di cui all'art. 48, comma 2, dello Statuto' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione per gli adempimenti di cui alla legge regionale n. 34/1978';

    4. al comma 12 dell'art. 65 le parole 'ed approvato dal Consiglio regionale' sono soppresse;

    5. l'ultimo periodo del comma 12 dell'art. 65 e' soppresso.

  12. Alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 (Ordinamento dell'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica I.Re.F.) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. le lettere e) e g) del comma 2 dell'art. 4 sono abrogate;

    2. i commi 5 e 6 dell'art. 5 sono abrogati;

    3. al comma 1 dell'art. 12 le parole 'entro il 30 ottobre di ogni anno' sono soppresse;

    4. il comma 2 dell'art. 12 e' abrogato.

      Art. 2.

      Modifiche alla legge regionale n. 28/1999) 1. Alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine) sono apportate le seguenti modifiche:

    5. il titolo e' cosi' sostituito: 'Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione';

    6. la parola 'benzine', ovunque ricorrente, e' sostituita dalle parole 'benzina e gasolio per autotrazione';

    7. l'art. 1 e' cosi' sostituito:

      'Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonche' dell'art. 2-ter, introdotto dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomia locali), in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.

  13. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 2, la Regione destina la quota di compartecipazione aggiuntiva all'IVA, nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti normativa, a favore dei cittadini residenti nei comuni e per le quantita' erogate negli impianti di distribuzione situati nel territorio regionale in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione...

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