LEGGE REGIONALE 18 marzo 2009, n. 8 - Integrazione delle politiche di pari opportunita' di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemionte n. 12 del 26 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalita' 1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), ratificata e resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, del Trattato che istituisce la Comunita' europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione della Repubblica italiana e dello Statuto, la Regione opera affinche' le politiche e i relativi interventi di attuazione favoriscano il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne, il rafforzamento della condizione femminile e l'incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l'integrazione della dimensione di genere nella normativa e nell'azione politica e programmatica regionale in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea.

Art. 2.

Obiettivi 1. In attuazione dei principi enunciati all'art. 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le istituzioni regionali di parita', persegue i seguenti obiettivi:

  1. promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche volte a realizzare una societa' con ruoli equilibrati e non discriminatori tra uomini e donne;

  2. favorire l'equilibrio tra attivita' lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini attraverso politiche di conciliazione tra lavoro e vita privata e familiare e strumenti che incoraggino la condivisione delle responsabilita' familiari;

  3. promuovere la paritaria partecipazione delle donne nei luoghi di decisione sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei luoghi di governo, negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale;

  4. sostenere progetti per la promozione delle pari opportunita' in tutti i livelli dell' istruzione e della formazione;

  5. sostenere, in collaborazione con la comunita' scientifica, e in particolare con le Universita' e il Politecnico, iniziative volte a promuovere la formazione di alto livello sulle pari opportunita';

  6. sostenere l'imprenditorialita' femminile favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione tra imprese gestite da donne;

  7. promuovere e sostenere iniziative volte a conseguire gli obiettivi di Lisbona in tema di occupazione femminile, eliminare la disparita' retributiva tra uomini e donne, favorire l'accesso delle donne a posti di direzione e responsabilita' nei luoghi di lavoro;

  8. promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime;

  9. promuovere e sostenere iniziative che valorizzano le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche e ne favoriscono l'integrazione nella vita economica, sociale, politica, culturale e civile;

  10. promuovere e sostenere iniziative volte a superare gli stereotipi di genere;

  11. promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione sulla condizione femminile e sulle discriminazioni.

    Art. 3.

    Definizione e finalita' del bilancio di genere 1. Ai fini della presente legge, il bilancio di genere consiste nella valutazione dell'impatto delle politiche di bilancio sul genere...

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