LEGGE REGIONALE 12 marzo 2009, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 19 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2

  1. All'art. 27, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 2009, n.

    2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) dopo le parole 'Ogni deroga al presente divieto e' esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore' e' aggiunta l'espressione 'o individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente'.

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 2/2009

  2. All'art. 28, comma 8, della legge regionale n. 2/2009 dopo le parole 'Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione e' rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste', l'espressione 'e limitatamente agli orari di chiusura delle stesse' e' sostituita dall'espressione 'secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 9'.

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 2/2009

  3. All'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 2/2009 dopo le parole 'I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride' e' aggiunta l'espressione, 'al di fuori dell'area sciabile,'.

  4. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2009 e' aggiunto il seguente comma...

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