N. 190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2009

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 870/08 depositato il 28 aprile 2008:

avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 30 novembre 2007 assente 2003 IRPEG IRES, contro Direzione provinciale Bologna, proposto dal ricorrente Bartolini S.p.a., via Enrico Mattei 42 40100 Bologna, difeso da Verna dott. Giuseppe e/o dr. L. Restelli c/o st. Verna soc. prof., corso Italia 6 - 20100 Milano;

avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 30 novembre 2007 assente 2004 IRPEG IRES, contro Direzione provinciale Bologna, proposto dalla ricorrente Bartolini S.p.a., via Enrico Mattei 42 40100 Bologna, difeso da Verna dott. Giuseppe e/o dr. L. Restelli c/o st. Verna soc. prof. corso Italia 6 - 20100 Milano;

avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 30 novembre 2007 assente 2005 IRPEG IRES, contro Direzione provinciale Bologna, proposto dal ricorrente Bartolini S.p.a., via Enrico Mattei 42 40100 Bologna, difeso da Verna dott. Giuseppe e/o dr. L. Restelli c/o st. Verna soc. prof. corso Italia 6 - 20100 Milano;

avverso silenzio rifiuto istanza rimb. del 30 novembre 2007 assente 2006 IRPEG IRES, contro Direzione provinciale Bologna, poposto dal ricorrente Bartolini S.p.a., via Enrico Mattei 42 - 40100

Bologna, difeso da Verna dott. Giuseppe e/o dr. L. Restelli c/o st.

Verna soc. prof. corso Italia 6 - 20100 Milano.

Ricorso avverso silenzio-rifiuto al rimborso IRPEG 2003-IRES 2004 e 2005.

La ricorrente presento' ricorso contro il silenzio-rifiuto opposto dall'ufficio, all'istanza presentata per l'ottenimento del rimborso, oltre interessi, delle maggiori imposte IRPEG IRES pagate negli anni 2003, 2004 e 2005, calcolato in € 1.030.017, a motivo della mancata possibilita' di dedurre dall'imponibile IRPEG-IRES la quota di IRAP corrispondente al costo del lavoro e agli oneri finanziari.

La parte riconosce che l'ufficio non poteva accogliere la predetta istanza, a causa di norme che, seppur vigenti, si collocano, pero', a suo parere, in contrasto con la Carta Costituzionale.

Ritiene, in effetti, e la Commissione ne condivide il pensiero, che l'indeducibilita' del 4,25% dei costi di lavoro e di capitale dal reddito soggetto all'imposta personale, art. 1, comma 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. 28 novembre 2008, n. 185, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, sia incostituzionale, essendo in contrasto con la Carta costituzionale relativamente agli: art. 1, comma 3...

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