N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 2008

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1315/08 proposto dall'Associazione dei venditori ambulanti immigrati con licenza di commercio itinerante, in persona del suo presidente pro tempore, e di Seck Elahadji Mame Medoune e Niass Abdoulaye rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Pozzan, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo, 55/A;

Contro il Comune di Venezia in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Maddalena M. Morino,

Giuseppe Venezian e Maurizio Ballarin, della Civica avvocatura di Venezia, con elezione di domicilio nella sede municipale, il sindaco del Comune di Venezia quale ufficiale di Governo, non costituito in giudizio, il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

1) dell'ordinanza a firma del sindaco del Comune di Venezia 13 giugno 2008 prot. 255264 OR/2008/399 con la quale si dispone quanto segue:

'e' vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica e borsoni nel centro storico del Comune di Venezia';

'il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo o in aree limitrofe deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale';

e, per quanto occorra, 2) del verbale di accertamento di violazione amministrativa e contestuale verbale di sequestro n. 54/08 del Corpo di polizia municipale con il quale viene accertata la violazione della predetta ordinanza in data 23 giugno 2008 da parte del signor Niass Abdoulaye.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2008 - relatore il referendario Stefano Mielli - l'avv. Pozzan per la parte ricorrente e l'avv. Morino per il Comune di Venezia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

F a t t o e d i r i t to Il sindaco del Comune di Venezia, ritenendo sussistere pericoli per la sicurezza urbana e l'incolumita' pubblica, con ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del 13 giugno 2008, prot. 255264

OR/2008/399, 'premesso che l'art. 4, comma 4-bis, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (cosi' come modificato dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7) vieta il commercio su aree pubbliche informa itinerante nei centri storici dei comuni superiori ai 50.000 abitanti', ha disposto che 'e' vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica e borsoni nel centro storico del Comune di Venezia' e che 'il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo o in aree limitrofe deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale'.

Tal provvedimento e' impugnato con il ricorso in epigrafe dalla 'Associazione dei venditori ambulanti immigrati con licenza di commercio itinerante', in persona del legale rappresentante sig. Seck Elahadji Mame Medoune che agisce anche personalmente e dal sig. Niass Abdoulaye.

L'Associazione espone di essere costituita da oltre settanta cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea titolari di regolare permesso di soggiorno e di un'autorizzazione commerciale per la vendita itinerante rilasciata da comuni della Provincia di Venezia.

In effetti, come e' documentato dall'art. 5 dello statuto dell'Associazione (cfr. doc. 1 allegato al ricorso), possono essere ammessi a far parte dell'Associazione come soci ordinari coloro che sono in possesso della licenza di commercio itinerante.

I sigg. Seck Elahadji Mame Medoune e Niass Abdoulaye sono in possesso, rispettivamente, delle autorizzazioni n. 3808 del 6 agosto 2003, e n. 3996 del 1° marzo 2004, rilasciate dal Comune di Venezia per l'esercizio dell'attivita' di commercio su area pubblica di tipo B (in forma itinerante), a carattere permanente per il settore merceologico non alimentare (cfr. docc. 4 e 5 allegati al ricorso).

Il sig. Niass Abdoulaye narra inoltre di aver subito, sulla base della predetta ordinanza, una sanzione amministrativa di euro 5.164,00, con confisca di 12 borse, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, prevista per chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio contemplato dall'autorizzazione stessa, perche' nella localita' San Marco, Frezzeria 'transitava per la suddetta localita' con sacchetto di plastica azzurra trasparente che lasciava intravvedere le cose al suo interno' (cfr. copia del verbale di cui al doc. 2 depositato in giudizio dal comune).

Dal suddetto verbale risulta anche che e' stato accertato il possesso, in capo al ricorrente, dell'autorizzazione al commercio ambulante rilasciata dal Comune di Venezia di cui sono indicati gli estremi, e che il medesimo ha dichiarato di essersi limitato a transitare per la pubblica via.

L'ordinanza e' impugnata per le seguenti censure:

I) incompetenza, sviamento e difetto di motivazione per la mancata espressa indicazione che il sindaco agisce quale ufficiale di governo;

II) sviamento e incompetenza perche' riguarda un ambito, quello del commercio, sul quale il sindaco e' privo di competenze normative;

III) violazione dell'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.

267 e violazione dell'art. 3 della...

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