DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 maggio 2008, n. 21 - Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e tariffe nei servizi sociali.
(Pubblicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 26 del 24 giugno 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1250 del 14 aprile 2008;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
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Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' aggiunta la seguente lettera f):
'f) “utente ai fini del pagamento delle tariffe”: la persona che in prima linea e' beneficiaria della prestazione richiesta.'.
Art. 2.
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Il testo in lingua italiana del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:
'1. Gli interventi previsti all'art. 1 sono eseguiti in via subordinata rispetto a tutte le altre prestazioni di natura economica cui il richiedente o la richiedente ha titolo; in seguito, per entrambi i generi, vale la denominazione maschile.'.
Art. 3.
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Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:
'2. Per il pagamento delle tariffe non a carico dell'utente e del suo nucleo familiare ristretto e dei suoi nuclei familiari collegati, sono competenti:
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il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima residenza italiana dell'utente al momento in cui ha inizio l'ospitalita' in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale rientranti tra le funzioni proprie dei comuni;
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l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l'ospitalita' o la frequenza del servizio, per il pagamento di tariffe di affidamento familiare e tariffe per l'ospitalita' presso servizi residenziali o la frequenza di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.'.
Art. 4.
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L'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
'Art. 9. (Nucleo familiare di fatto). - 1. La valutazione della situazione economica rilevante ai fini della concessione delle prestazioni di assistenza economica sociale e' effettuata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare di fatto.
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Sono considerate componenti il nucleo familiare di fatto, oltre all'utente, le persone di seguito elencate, purche' con esso conviventi:
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il coniuge o la coniuge oppure il partner o la partner dell'utente;
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i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i discendenti prossimi, anche naturali dell'utente o della persona di cui alla lettera a);
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i genitori naturali o gli adottanti e gli ascendenti prossimi anche naturali, dell'utente o della per-sona di cui alla lettera a);
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i generi e le nuore dell'utente o della persona di cui alla lettera a);
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il suocero e la suocera dell'utente o della persona di cui alla lettera a);
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i fratelli e le sorelle dell'utente e della persona di cui alla lettera a);
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il coniuge o la coniuge, il partner o la partner di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto, diverso dall'utente;
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altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto.
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Nel caso in cui uno o entrambi i genitori vivano con uno o piu' figli minorenni all'interno del nucleo di cui al comma 2, essi costituiscono comunque, assieme al coniuge o alla coniuge, oppure al partner o alla partner convivente, ai loro figli maggiorenni e alle altre persone a loro carico ai fini IRPEF, un distinto nucleo familiare di fatto. Figli o genitori dell'utente, del coniuge o della coniuge, oppure del partner o della partner convivente, che ai sensi del presente comma non rientrano nel nucleo familiare di fatto, costituiscono comunque nucleo familiare collegato ai sensi dell'art.
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Ai fini delle prestazioni di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 29 non si considerano i componenti di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g).'.
Art. 5.
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Dopo il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 3:
'3. Nei servizi residenziali rivolti a donne in difficolta', si considera il nucleo familiare ristretto composto dalla sola donna e dai figli che con lei sono ospitati presso il servizio.'.
Art. 6.
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L'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:
'Art. 12. (Obblighi del donatario). - 1. Il donatario e' tenuto, dopo l'utente e con precedenza su ogni altro obbligato, a garantire la copertura delle tariffe relative alle prestazioni dei servizi sociali e delle prestazioni di assistenza economica sociale, reddito minimo di inserimento e locazione e spese accessorie, fino al valore delle donazioni stesse. A tal fine l'utente e' tenuto a dichiarare le donazioni effettuate nell'ultimo decennio. Sono in ogni caso escluse le donazioni a favore del coniuge e le donazioni rimuneratorie.'.
Art. 7.
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I commi 1 e 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, sono cosi' sostituiti:
'1. Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica:
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i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea e i profughi riconosciuti in base alla convenzione di Ginevra che hanno dimora stabile e ininterrotta da almeno tre mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda;
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i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi, che hanno residenza e dimora stabile ininterrotta da almeno tre mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda.
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Le prestazioni di assistenza economica sociale per le persone di cui al comma 1, lettera b), sono erogate limitatamente ad un periodo di due mesi all'anno e possono essere prorogate, solo in caso di grave bisogno, per il periodo strettamente necessario.'.
Art. 8.
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Il comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
'2. I nuclei familiari collegati sono chiamati a partecipare nella misura del trenta per cento della parte eccedente il doppio del loro fabbisogno, aumentato di un importo pari alle spese di locazione o al mutuo per l'acquisto della prima casa, risultante da contratto registrato, piu' le spese accessorie ordinarie.'.
Art. 9.
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Il testo in lingua tedesca del comma 5 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:
'5. Die Auszahlung kann bei bestimmten Betreuungs-indikationen auch wöchentlicli erfolgen.'.
Art. 10.
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L'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
'Art. 21. (Assegno per le piccole spese personali). - 1. La prestazione e' concessa a persone o famiglie ospitate nei servizi residenziali di cui all'allegato D, che non sono in grado di far fronte in modo adeguato alle piccole spese personali con il proprio reddito o patrimonio.
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L'importo della prestazione e' dato dal fabbisogno moltiplicato per il coefficiente di cui all'allegato D, colonna 1 'Assegno per le piccole spese personali'.
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La prestazione spetta al 100 per cento a persone o famiglie con valore della situazione economica pari a zero, e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per persone o famiglie con valore della situazione economica pari al coefficiente di cui all'allegato D, colonna 1 'Assegno per le piccole spese personali'.
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Tale assegno puo' essere erogato anche alle persone ricoverate in servizi pubblici o convenzionati aventi sede fuori provincia, che erogano prestazioni riconducibili a quelle erogate dai servizi di cui all'allegato D.
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La prestazione e' concessa ed erogata secondo le modalita' di cui all'art. 19, commi 4, 5 e 6.'.
Art. 11.
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L'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
'Art. 24. (Spese di trasporto). - 1. Alle persone...
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