DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 maggio 2008, n. 21 - Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 26 del 24 giugno 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1250 del 14 aprile 2008;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' aggiunta la seguente lettera f):

    'f) “utente ai fini del pagamento delle tariffe”: la persona che in prima linea e' beneficiaria della prestazione richiesta.'.

    Art. 2.

  2. Il testo in lingua italiana del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:

    '1. Gli interventi previsti all'art. 1 sono eseguiti in via subordinata rispetto a tutte le altre prestazioni di natura economica cui il richiedente o la richiedente ha titolo; in seguito, per entrambi i generi, vale la denominazione maschile.'.

    Art. 3.

  3. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:

    '2. Per il pagamento delle tariffe non a carico dell'utente e del suo nucleo familiare ristretto e dei suoi nuclei familiari collegati, sono competenti:

    1. il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima residenza italiana dell'utente al momento in cui ha inizio l'ospitalita' in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale rientranti tra le funzioni proprie dei comuni;

    2. l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l'ospitalita' o la frequenza del servizio, per il pagamento di tariffe di affidamento familiare e tariffe per l'ospitalita' presso servizi residenziali o la frequenza di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.'.

    Art. 4.

  4. L'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    'Art. 9. (Nucleo familiare di fatto). - 1. La valutazione della situazione economica rilevante ai fini della concessione delle prestazioni di assistenza economica sociale e' effettuata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare di fatto.

  5. Sono considerate componenti il nucleo familiare di fatto, oltre all'utente, le persone di seguito elencate, purche' con esso conviventi:

    1. il coniuge o la coniuge oppure il partner o la partner dell'utente;

    2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i discendenti prossimi, anche naturali dell'utente o della persona di cui alla lettera a);

    3. i genitori naturali o gli adottanti e gli ascendenti prossimi anche naturali, dell'utente o della per-sona di cui alla lettera a);

    4. i generi e le nuore dell'utente o della persona di cui alla lettera a);

    5. il suocero e la suocera dell'utente o della persona di cui alla lettera a);

    6. i fratelli e le sorelle dell'utente e della persona di cui alla lettera a);

    7. il coniuge o la coniuge, il partner o la partner di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto, diverso dall'utente;

    8. altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto.

  6. Nel caso in cui uno o entrambi i genitori vivano con uno o piu' figli minorenni all'interno del nucleo di cui al comma 2, essi costituiscono comunque, assieme al coniuge o alla coniuge, oppure al partner o alla partner convivente, ai loro figli maggiorenni e alle altre persone a loro carico ai fini IRPEF, un distinto nucleo familiare di fatto. Figli o genitori dell'utente, del coniuge o della coniuge, oppure del partner o della partner convivente, che ai sensi del presente comma non rientrano nel nucleo familiare di fatto, costituiscono comunque nucleo familiare collegato ai sensi dell'art.

  7. Ai fini delle prestazioni di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 29 non si considerano i componenti di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g).'.

    Art. 5.

  8. Dopo il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 3:

    '3. Nei servizi residenziali rivolti a donne in difficolta', si considera il nucleo familiare ristretto composto dalla sola donna e dai figli che con lei sono ospitati presso il servizio.'.

    Art. 6.

  9. L'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:

    'Art. 12. (Obblighi del donatario). - 1. Il donatario e' tenuto, dopo l'utente e con precedenza su ogni altro obbligato, a garantire la copertura delle tariffe relative alle prestazioni dei servizi sociali e delle prestazioni di assistenza economica sociale, reddito minimo di inserimento e locazione e spese accessorie, fino al valore delle donazioni stesse. A tal fine l'utente e' tenuto a dichiarare le donazioni effettuate nell'ultimo decennio. Sono in ogni caso escluse le donazioni a favore del coniuge e le donazioni rimuneratorie.'.

    Art. 7.

  10. I commi 1 e 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, sono cosi' sostituiti:

    '1. Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica:

    1. i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea e i profughi riconosciuti in base alla convenzione di Ginevra che hanno dimora stabile e ininterrotta da almeno tre mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda;

    2. i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi, che hanno residenza e dimora stabile ininterrotta da almeno tre mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda.

  11. Le prestazioni di assistenza economica sociale per le persone di cui al comma 1, lettera b), sono erogate limitatamente ad un periodo di due mesi all'anno e possono essere prorogate, solo in caso di grave bisogno, per il periodo strettamente necessario.'.

    Art. 8.

  12. Il comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    '2. I nuclei familiari collegati sono chiamati a partecipare nella misura del trenta per cento della parte eccedente il doppio del loro fabbisogno, aumentato di un importo pari alle spese di locazione o al mutuo per l'acquisto della prima casa, risultante da contratto registrato, piu' le spese accessorie ordinarie.'.

    Art. 9.

  13. Il testo in lingua tedesca del comma 5 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:

    '5. Die Auszahlung kann bei bestimmten Betreuungs-indikationen auch wöchentlicli erfolgen.'.

    Art. 10.

  14. L'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    'Art. 21. (Assegno per le piccole spese personali). - 1. La prestazione e' concessa a persone o famiglie ospitate nei servizi residenziali di cui all'allegato D, che non sono in grado di far fronte in modo adeguato alle piccole spese personali con il proprio reddito o patrimonio.

  15. L'importo della prestazione e' dato dal fabbisogno moltiplicato per il coefficiente di cui all'allegato D, colonna 1 'Assegno per le piccole spese personali'.

  16. La prestazione spetta al 100 per cento a persone o famiglie con valore della situazione economica pari a zero, e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per persone o famiglie con valore della situazione economica pari al coefficiente di cui all'allegato D, colonna 1 'Assegno per le piccole spese personali'.

  17. Tale assegno puo' essere erogato anche alle persone ricoverate in servizi pubblici o convenzionati aventi sede fuori provincia, che erogano prestazioni riconducibili a quelle erogate dai servizi di cui all'allegato D.

  18. La prestazione e' concessa ed erogata secondo le modalita' di cui all'art. 19, commi 4, 5 e 6.'.

    Art. 11.

  19. L'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    'Art. 24. (Spese di trasporto). - 1. Alle persone...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT