LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2008, n. 32 - Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 dell'11 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicita', trasparenza e riequilibrio tra entrambi i generi stabiliti dallo statuto.

  1. La presente legge si applica alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione:

    1. in organi di amministrazione di enti a partecipazione regionale, nonche' di enti, aziende, agenzie e altri soggetti, di cui all'allegato A, dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art.

      9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione' - Collegato 2007), compresi quelli in organi di sorveglianza nelle societa' con sistema duale, ai quali provvede la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera h) dello statuto;

    2. in organismi per i quali le leggi, i regolamenti e gli atti istitutivi attribuiscono espressamente la competenza di nomina e designazione alla Giunta regionale o al Presidente della Regione, ovvero e' determinata la competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera l) dello statuto.

  2. La presente legge non si applica ai provvedimenti di nomina e designazione degli organi di direzione delle Aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere (AO), anche universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e Fondazioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), nonche' dell'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL) di competenza della Regione.

  3. Le modalita' con le quali sono scelti i rappresentanti della minoranza negli organismi di cui al comma 2, quando ne sia prevista la presenza in base alle leggi istitutive, sono stabilite dal regolamento generale del Consiglio regionale.

    Art. 2.

    Candidatura e forme di pubblicita' 1. L'elenco delle nomine e designazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), in scadenza, e' pubblicato con la periodicita' e secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 14.

  4. L'elenco di cui al comma 1 e' trasmesso dieci giorni prima della sua pubblicazione all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

  5. Le candidature per le nomine e designazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) sono proposte, secondo i termini stabiliti dal regolamento di cui all'art. 14, dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

  6. In riferimento alle finalita' di cui all'art. 1, al fine di promuovere le pari opportunita' tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma 3 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegali, nominativi di persone di entrambi i generi.

    Art. 3.

    Audizioni 1. I presidenti degli organi di amministrazione degli enti di cui all'allegato A, dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2006, sono tenuti a presentarsi per l'audizione di cui all'art. 23 dello statuto, entro trenta giorni dalla nomina o elezione e previa convocazione da parte della commissione consiliare competente.

    Art. 4.

    Comitato tecnico consultivo 1. E' istituito il comitato tecnico consultivo ai sensi dell'art.

    8 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) con il compito di esprimere, sulle candidature, parere non vincolante circa il possesso dei requisiti laddove previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti istitutivi degli organismi per i quali si deve provvedere alle nomine e alle designazioni, nonche' in ordine alla sussistenza di eventuali cause di esclusione, incompatibilita' e conflitto di interesse.

  7. Il comitato e' composto da non piu' di cinque membri di comprovata professionalita' ed indipendenza.

  8. E' garantita la presenza nel comitato di entrambi i sessi.

    Art. 5.

    Cause di esclusione 1. Non possono essere nominati o designati a...

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