Sentenza nº 38 da Constitutional Court (Italy), 25 Febbraio 2016

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione25 Febbraio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 38

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo GROSSI Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-10 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 10 febbraio 2015 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica del 9 febbraio 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione il 6 febbraio 2015, ricevuto il 10 febbraio 2015 e depositato lo stesso giorno nella cancelleria della Corte, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», in riferimento agli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione.

    La norma impugnata aggiunge all’art. 24 della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005) il comma 1-bis, del seguente tenore: «Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio».

    Il ricorrente premette che l’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, ha sostituito il comma 1 dell’art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilendo, tra l’altro, che «[l]e risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente».

    Ad avviso del ricorrente, l’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, nell’imporre la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al potenziamento o alla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, inciderebbe sulla determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati ai ceti meno abbienti e costituirebbe, pertanto, espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato di determinare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

    La norma regionale impugnata, che consente agli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario di destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, contrasterebbe con la norma statale assunta a parametro di riferimento, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e violando, altresì, l’art. 47 Cost. Inoltre, intervenendo nelle materie «governo del territorio» e «coordinamento della finanza pubblica», essa violerebbe anche l’art. 117, terzo comma, Cost., espressamente richiamato dal legislatore quale presupposto della citata disciplina dell’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014.

  2. – Con memoria depositata il 23 marzo 2015 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo preliminarmente l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente e chiedendo nel merito che la Corte ne dichiari comunque l’infondatezza.

    Secondo la Regione sarebbe manifestamente inammissibile, in primo luogo, la censura riferita alla violazione dell’art. 47 Cost., sia perché il ricorrente non ha indicato con quale comma o con quale parte della disposizione costituzionale contrasterebbe la norma regionale, sia perché, anche a volere individuare il parametro violato nel secondo comma dell’art. 47 Cost., là dove prevede che la Repubblica «[f]avorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione», nessuna ragione è enunciata a sostegno dell’impugnazione in parte qua, sia ancora perché l’eventuale lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., congiuntamente evocato, non comporterebbe automaticamente quella dell’art. 47 Cost.

    Sarebbe inammissibile anche la questione sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., giacché il ricorrente, ad avviso della Regione, si limita ad affermare in modo apodittico e meramente assertivo che l’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, assunto a parametro interposto, incide sulla determinazione dell’offerta di alloggi destinati ai ceti meno abbienti e, di conseguenza, sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

    Anche la questione riferita all’art. 117, terzo comma, Cost. sarebbe manifestamente inammissibile, sotto un duplice profilo. In un primo senso, il ricorrente si limiterebbe ad aggiungere ai rilievi fondati sul secondo comma, lettera m), dell’art. 117 Cost., la considerazione che il riferimento al terzo comma dello stesso art. 117, è espressamente operato dal legislatore quale presupposto della disciplina di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, con la...

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