LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2008, n. 66 - Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 19 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' della legge 1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con la presente legge istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato 'fondo', al fine di sostenere ed estendere il sistema pubblico dei servizi sociosanitari integrati a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane di cui rispettivamente all'articolo 55 ed all'articolo 54, comma 3 della l.r. 41/2005.

  1. Ai fini della presente legge, si considerano non autosufficienti le persone che hanno subito una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia, delle abilita' fisiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi causa determinata, con conseguente incapacita' di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone. Le condizioni di non autosufficienza possono presentarsi sotto forma di disabilita' psicofisica e mentale. Le caratteristiche della non autosufficienza sono determinate dall'eta' delle persone, dalle distinzioni di genere, dai tempi e dai modi di insorgenza della disabilita'.

  2. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1, la Regione:

    1. persegue l'obiettivo di migliorare la qualita', quantita' e appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziani;

    2. promuove la realizzazione di un sistema improntato alla prevenzione della non autosufficenza e della fragilita' ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), della 1.r. 41/2005 e del piano sanitario e sociale integrato;

    3. favorisce percorsi assistenziali che realizzano la vita indipendente e la domiciliarita'.

      Art. 2.

      Composizione del fondo 1. Il fondo e' costituito:

    4. da risorse proveniente dal fondo sanitario regionale destinate al sostegno dei servizi sociosanitari a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziani, secondo le indicazioni del piano sanitario e sociale integrato regionale;

    5. da risorse provenienti dal fondo sociale regionale;

    6. da risorse provenienti dal fondo nazionale per l'assistenza alle persone non autosufficienti, nonche' da eventuali ulteriori risorse nazionali trasferite per finalita' coerenti con gli obiettivi della presente legge;

    7. da risorse provenienti da lasciti o donazioni, compatibili con questa finalita' sociosanitaria.

      Art. 3.

      Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone-distretto 1. Il fondo e' ripartito tra le zone-distretto dalla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalla conferenza regionale delle societa' della salute di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2008, n. 60, facendo riferimento ai seguenti criteri generali:

    8. indicatori di carattere demografico;

    9. indicatori relativi all'incidenza della popolazione in condizioni di disabilita' e di non autosufficienza

    10. indicatori relativi alle persone non autosufficienti, disabili e anziane accolte nelle strutture residenziali e semiresidenziali.

  3. Una quota pari al 10 per cento del fondo e' finalizzata a sostenere lo sviluppo omogeneo del sistema in ambito regionale con particolare riferimento ai comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei comuni montani e dei piccolo comuni in situazione di disagio.

  4. Le risorse attribuite ai sensi del comma 1 sono trasferite con vincolo di destinazione alle societa' della salute e gestite con contabilita' separata per il finanziamento delle prestazioni individuate all'articolo 7.

  5. Nelle aree territoriali dove non e' costituita la societa' della salute, le risorse derivanti dal fondo sono assegnate, con vincolo di destinazione, all'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, sulla base delle indicazioni della conferenza zonale dei sindaci, e gestite con contabilita' separata per il finanziamento delle prestazioni individuate all'articolo 7.

  6. Nelle aree di cui al comma 4, la conferenza zonale dei sindaci, in accordo con l'azienda unita' sanitaria locale, puo' assegnare le risorse derivanti dal fondo ad altri soggetti ai quali, sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e' stata attribuita la gestione associata dei servizi e l'esercizio associato delle funzioni.

    Art. 4.

    Concorso finanziario dei comuni 1. comuni concorrono al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 con risorse proprie, indicate nei patti interistituzionali sottoscritti, secondo modalita' definite dalla conferenza regionale delle societa' della salute di cui all'articolo 11 della l.r. 40/2005; tali patti definiscono, in particolare, l'apporto finanziario degli enti locali al fondo di cui all'articolo 3, comma 1.

  7. Il concorso finanziario dei comuni all'alimentazione del fondo non puo' in ogni caso essere inferiore alla spesa storica sostenuta a titolo di assistenza ai non autosufficienti risultante dai bilanci al 31 dicembre 2007 approvati a norma di legge.

    Art. 5.

    Aggiornamento del fondo Al fine di garantire la sostenibilita' del sistema e di assicurare l'equilibrio finanziario della gestione del fondo, la Giunta regionale, con riferimento alle previsioni finanziarie contenute nel bilancio, aggiorna annualmente il quadro delle risorse destinate alla non autosufficienza nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformita'...

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