DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 dicembre 2008, n. 344 - Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni concernente 'Disciplina organica dell'artigianato';
Visto in particolare, l'art. 53-bis della legge regionale n.
12/2002 che disciplina gli interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato;
Visto il proprio decreto 28 dicembre 2006, n. 0421/Pres.
(Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n.
12 ed ai sensi della programmazione comunitaria) emanato in attuazione della citata legge regionale;
Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente 'Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico';
Visto il testo del 'Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria' predisposto dalla Direzione centrale attivita' produttive;
Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente 'Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso';
Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2008, n.
2751;
Decreta:
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E' emanato il 'Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria' nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
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lI presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
TONDO
Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria.
Capo I Finalita' e disposizioni generali Art. 1.
Finalita' 1. lI presente regolamento stabilisce criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane e loro consorzi e societa' consortili di contributi per la ricerca, lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).
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Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai bandi relativi ai regimi di aiuto per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione a favore delle imprese artigiane emanati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali comunitari.
Art. 2.
Regime di aiuto e normativa comunitaria di riferimento 1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008.
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I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi altresi' in osservanza delle condizioni di cui:
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al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
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al regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
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al Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007 - 2013,
Obiettivo 'Competitivita' regionale e occupazione' della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, di seguito denominato POR FESR 2007 - 2013;
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alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 recante 'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)';
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al regolamento di attuazione del POR FESR 2007 - 2013, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 settembre 2008, n.
0238/Pres.
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Non e' prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.
Art. 3.
Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
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ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
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sviluppo sperimentale:
1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
2) attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' gli stessi non siano destinati ad uso commerciale;
3) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili;
4) aiuti alla produzione di campioni di prodotti e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali;
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organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quale un'universita' o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza sull'ente, ad esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo ne' ai risultati prodotti.
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Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Art. 4.
Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 12/2002.
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I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere alle agevolazioni sono quelli individuati dal regolamento recante 'Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000' emanato con decreto del Presidente della Regione n. 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006.
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Sono escluse dai benefici:
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le imprese che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da presentare unitamente alla domanda stessa;
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le imprese in difficolta', cosi' come definite dall'art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da presentare unitamente alla domanda stessa;
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le imprese operanti nel settore dell'industria carboniera, della pesca e dell'acquacoltura per le iniziative di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), relative all'acquisizione di brevetti...
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