DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 dicembre 2008, n. 344 - Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni concernente 'Disciplina organica dell'artigianato';

Visto in particolare, l'art. 53-bis della legge regionale n.

12/2002 che disciplina gli interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2006, n. 0421/Pres.

(Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n.

12 ed ai sensi della programmazione comunitaria) emanato in attuazione della citata legge regionale;

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente 'Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico';

Visto il testo del 'Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria' predisposto dalla Direzione centrale attivita' produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente 'Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso';

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2008, n.

2751;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria' nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. lI presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria.

Capo I Finalita' e disposizioni generali Art. 1.

Finalita' 1. lI presente regolamento stabilisce criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane e loro consorzi e societa' consortili di contributi per la ricerca, lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai bandi relativi ai regimi di aiuto per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione a favore delle imprese artigiane emanati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali comunitari.

    Art. 2.

    Regime di aiuto e normativa comunitaria di riferimento 1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

  2. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi altresi' in osservanza delle condizioni di cui:

    1. al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

    2. al regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

    3. al Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007 - 2013,

      Obiettivo 'Competitivita' regionale e occupazione' della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, di seguito denominato POR FESR 2007 - 2013;

    4. alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 recante 'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)';

    5. al regolamento di attuazione del POR FESR 2007 - 2013, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 settembre 2008, n.

      0238/Pres.

  3. Non e' prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

    Art. 3.

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;

      essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

    2. sviluppo sperimentale:

      1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

      2) attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' gli stessi non siano destinati ad uso commerciale;

      3) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili;

      4) aiuti alla produzione di campioni di prodotti e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali;

    3. organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quale un'universita' o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza sull'ente, ad esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo ne' ai risultati prodotti.

  4. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

    Art. 4.

    Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 12/2002.

  5. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere alle agevolazioni sono quelli individuati dal regolamento recante 'Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000' emanato con decreto del Presidente della Regione n. 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006.

  6. Sono escluse dai benefici:

    1. le imprese che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

      a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da presentare unitamente alla domanda stessa;

    2. le imprese in difficolta', cosi' come definite dall'art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da presentare unitamente alla domanda stessa;

    3. le imprese operanti nel settore dell'industria carboniera, della pesca e dell'acquacoltura per le iniziative di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), relative all'acquisizione di brevetti...

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