DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 dicembre 2008, n. 342 - Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro).

(Pubblicato nel 1°suppl. ord. n. 29 al Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008) IL PRESIDENTE Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante 'Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro', relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attivita' imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalita' e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attivita' imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lettera c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Visto il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006-2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856, e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2007, n. 2892;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2008, n.

2756, con la quale e' stato approvato il nuovo aggiornamento del sopra citato Programma triennale;

Considerato che il nuovo aggiornamento del sopra citato Programma triennale ha dettato le linee guida per una complessiva rimodulazione delle politiche attive del lavoro regionali, al fine di mirare specificamente gli interventi alla promozione dell'occupazione di quelle categorie di soggetti che, in base ai dati emersi dall'osservazione del mercato del lavoro regionale, risultano incontrare maggiore difficolta' nell'inserimento o reinserimento lavorativo;

Ritenuto pertanto di dare attuazione agli articoli da 30 a 33 della legge regionale n. 18/2005 con un nuovo Regolamento conforme alle sopra richiamate linee guida;

Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 14 novembre 2008 e del 27 ottobre 2008 hanno esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2008, n.

2468, con la quale e' stato approvato in via preliminare il 'Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)', di seguito Regolamento;

Sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 3 dicembre 2008 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera

b), e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale la quale nella seduta di data io dicembre 2008 ha esaminato ai sensi dell'art.

3, commi 6 e 7, della legge regionale 18/2005 il Regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2008, n.

2757, con la quale e' stato approvato il 'Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)', nel testo allegato al presente prowedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Decreta:

  1. E' approvato il 'Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)', nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nell Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro).

Capo I REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento stabilisce, in applicazione degli articoli 30, 31, 32 e 77 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di incentivi per:

  1. l'assunzione con contratti a tempo indeterminato, anche parziale;

  2. l'inserimento in qualita' di soci-lavoratori di cooperative;

  3. lo sviluppo di nuove attivita' imprenditoriali.

    1. Il presente regolamento stabilisce altresi', in applicazione dell'art. 33, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 18/2005, i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

    Art. 2.

    Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative 1. Possono beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera a), le assunzioni con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, effettuate dai seguenti soggetti:

  4. imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

  5. cooperative e loro consorzi.

    1. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

  6. se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unita' locale;

  7. se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresi' iscritti al Registro regionale delle cooperative;

  8. se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli-Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unita' locali nel territorio regionale, purche' il rapporto di lavoro per la cui instaurazione e' chiesto il contributo si svolga in Friuli-Venezia Giulia;

  9. se imprese artigiane, risultare altresi' iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

  10. se prestatori di attivita' professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attivita', nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;

  11. rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parita' giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;

  12. non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, per professionalita' identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;

  13. se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

  14. se imprese, non svolgere la propria attivita' principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A; se l'assunzione e' effettuata in una sede secondaria o in un'unita' locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attivita' principale nei predetti settori.

    1. Per beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera a), i soggetti da assumere devono, alla data di presentazione della domanda di contributo, soddisfare tutti i seguenti requisiti:

  15. appartenere ad una delle seguenti categorie:

    1) disoccupati da almeno 18 mesi;

    2) donne disoccupate che hanno gia' compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di eta';

    3) disoccupati che hanno gia' compiuto il quarantacinquesimo anno di eta';

    4) soggetti a rischio di disoccupazione;

  16. essere cittadini italiani o di paesi membri dell'Unione europea, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in questo ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

    1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono:

  17. per disoccupati, coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n.

    0227/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

  18. per soggetti a rischio di disoccupazione, esclusivamente coloro che siano stati sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attivita' dell'azienda, con conseguente ricorso ad ammortizzatori sociali concessi anche in deroga alla vigente normativa.

    1. Per essere ammissibili a contributo, le assunzioni a tempo indeterminato devono soddisfare tutti i seguenti...

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